Cassazione Penale, Sentenza n. 49686/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per aver, mediante omissione nella DSU (non indicando la comproprietà di alcuni terreni con la moglie), attestato un patrimonio immobiliare inferiore al reale al fine di ottenere il Reddito di cittadinanza; era stata erogata la somma di euro 4.431,78 per l'anno 2019. In cassazione il ricorrente ha dedotto assenza del dolo specifico e l'inidoneità della dichiarazione a modificare i requisiti economici per il beneficio; la difesa ha chiesto l'annullamento sostenendo che, anche con la corretta indicazione, il diritto al sussidio sarebbe sussistito.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale: hanno affermato il principio di diritto secondo cui le omissioni o le false indicazioni nella autodichiarazione finalizzata al Reddito di cittadinanza integrano l'art. 7 dl n.4/2019 soltanto se funzionali a ottenere un beneficio indebitamente spettante o spettante in misura superiore. Hanno ritenuto fondato il primo motivo di ricorso (mancanza di accertamento sull'incidenza della falsa dichiarazione su an o quantum del beneficio), annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio per nuovo esame alla Corte territoriale in conformità del principio affermato.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26 (Reddito di cittadinanza)
La norma configura un reato a dolo specifico di tutela del patrimonio dell'ente erogante: le false od omesse dichiarazioni integrano il reato solo se funzionali ad ottenere indebitamente il beneficio (assenza del diritto o maggior beneficio)
art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.
Richiamato nel quadro fattuale come norma penalmente applicabile alle condotte fraudolente volte a procurare un ingiusto profitto mediante artifici e raggiri; la Corte ha però distinto la fattispecie speciale dell'art. 7 dal paradigma generale della truffa
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (patrocinio a spese dello Stato)
art. 95 d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso il parallelo automatico con l'art. 95: quella norma richiede dolo generico e tutela un diverso contesto procedimentale; non è sovrapponibile all'art. 7 che richiede dolo specifico
art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni mendaci)
art. 76 d.P.R. n. 445/2000
Rilevata come parte del quadro sulle autodichiarazioni, ma la Corte ha distinto la disciplina generale delle dichiarazioni mendaci dalla specificità dell'art. 7, che non si colloca nella semplice tutela della fede pubblica
art. 3 Cost.
Richiamato nel contesto dei principi costituzionali (ragionevolezza) che informano l'interpretazione delle norme di accesso a misure redistributive
art. 53 Cost.
Richiamato a supporto dell'idea che la tutela penale può mirare alla corretta contribuzione e alla protezione delle risorse pubbliche
Massime di principio
- L'art. 7 d.l. n. 4/2019 integra reato solo quando la condotta mendace o l'omissione sia funzionale all'ottenimento di un beneficio indebito o a un beneficio in misura maggiore di quello spettante; mere inesattezze che non incidono su diritto o importo non integrano il reato penale
- Il dolo specifico richiesto dalla norma serve a selezionare le condotte penalmente rilevanti: va provato che l'agente abbia inteso ottenere il sussidio indebitamente (assenza del diritto o maggior ammontare)
- In presenza di omissioni o dichiarazioni false che non modificano l'an o il quantum del beneficio la risposta corretta è amministrativa (revoca/decadenza e recupero di quanto indebitamente versato se del caso), non automaticamente penale
- In giudizio l'accertamento deve concentrarsi sulla idoneità causale della dichiarazione mendace a variare la posizione economica dell'istante rispetto ai limiti di legge (cioè se la falsità ha inciso concretamente sull'accesso o sull'importo)
- Chi è indagato per reati connessi al RdC deve documentare la sussistenza del diritto al beneficio o l'irrilevanza dell'omissione rispetto ai limiti previsti; la semplice consapevolezza di aver omesso non è sufficiente a provare il reato
- Per situazioni analoghe, le amministrazioni devono svolgere verifiche e, in caso di accertamento di illegittimo godimento, trasmettere la documentazione all'autorità giudiziaria; la sanzione penale segue solo dopo verifica dell'indebito conseguimento del beneficio
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