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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39887/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione sulla base di più cartelle che il destinatario assumeva non gli fossero mai state notificate. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'agente della riscossione perché la costituzione in giudizio era avvenuta con il patrocinio di un avvocato del libero foro. L'agente della riscossione ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, e dell'art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 2019, sostenendo che non vi fosse ragione per dichiarare inammissibile l'appello per il solo fatto che la difesa era stata affidata a un professionista esterno.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso. Richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro, senza necessità di formalità ulteriori, nelle controversie tributarie e, più in generale, nei casi previsti dalla disciplina di settore. Richiama inoltre il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione del 5 luglio 2017, che per il contenzioso innanzi alle Commissioni tributarie consente l'utilizzo di avvocati del libero foro iscritti nell'elenco dell'ente. Ne consegue che la statuizione di inammissibilità dell'appello, fondata soltanto sul difetto di difesa erariale, è cassata. La causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la declaratoria di inammissibilità; la Corte lo considera nel quadro della disciplina della rappresentanza e difesa nel processo tributario.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente; non è oggetto di autonoma interpretazione, ma concorre alla disciplina della difesa nel giudizio tributario.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ne tiene conto insieme alle altre norme sulla difesa dell'agente della riscossione.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016

    Norma richiamata a sostegno della facoltà dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro.

  • art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019 conv. in L. n. 58 del 2019

    Norma richiamata a sostegno della legittimità del patrocinio da parte di avvocati del libero foro.

  • art. 363 c.p.c.

    La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite ai sensi di questa norma.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    Richiamato nel principio delle Sezioni Unite come ipotesi di delibera motivata nei casi speciali di affidamento all'Avvocatura dello Stato.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamati nel principio delle Sezioni Unite come parametri da rispettare nella scelta degli avvocati del libero foro.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere assistita da avvocati del libero foro nelle controversie tributarie, senza che la costituzione in giudizio sia invalida o inammissibile per il solo fatto che non intervenga l'Avvocatura dello Stato.
  • Quando la difesa dell'ente pubblico economico o dell'agente della riscossione discende da una scelta consentita dalla legge o dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato, la regolarità del relativo presupposto va ritenuta implicitamente sussistente e non richiede specifica allegazione o prova, neppure in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione non può fondarsi esclusivamente sull'avvenuta sottoscrizione o costituzione da parte di un avvocato del libero foro, se l'ordinamento consente tale modalità difensiva nel tipo di contenzioso considerato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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