Cassazione Civile, Ordinanza n. 22712/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di cooperazione d'affari stipulato nel 2004 per attività tecniche e ingegneristiche connesse alla realizzazione di un gasdotto. In primo grado era stata ravvisata la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto; in appello la nullità è stata esclusa e il contratto è stato dichiarato risolto per inadempimento della società. Tuttavia è stata confermata la reiezione della domanda di pagamento di euro 990.000,00 proposta a titolo di corrispettivo delle prestazioni eseguite, o in subordine di indebito arricchimento. I ricorrenti, quali eredi dell'originario attore, hanno impugnato la sentenza di appello deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali per avere la corte territoriale rigettato la domanda facendo leva sulla mancata produzione del fascicolo di parte di primo grado, senza verificare l'annotazione di ritiro del fascicolo e senza autorizzare la ricostruzione del fascicolo stesso, nonostante specifica richiesta in appello; con il secondo motivo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè il mancato rinvenimento del fascicolo e la correlata richiesta di autorizzazione alla ricostruzione, sostenendo che ciò risultava dagli atti processuali e che la corte d'appello avrebbe omesso di considerarlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, la mancata puntuale riproduzione nel ricorso degli atti e documenti posti a fondamento delle censure, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; dall'altro, ha osservato che i ricorrenti avevano impropriamente denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. una pretesa omissione di pronuncia sulla richiesta istruttoria, che avrebbe richiesto invece una specifica censura ex art. 360, n. 4, per violazione dell'art. 112 c.p.c., oltre a prospettare in modo non consentito una rivalutazione delle prove. La Corte ha inoltre evidenziato che la ratio decidendi della sentenza impugnata si fondava anche e soprattutto sul mancato deposito, da parte dell'originario attore, del fascicolo di parte di primo grado e sulla mancata produzione dei documenti che avrebbero dovuto dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni, e che tale ratio non era stata adeguatamente censurata. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, poi esclusa dalla corte d'appello
la dedotta omessa pronuncia su una richiesta istruttoria avrebbe dovuto essere fatta valere come error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella valutazione delle prove e degli atti
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella valutazione delle prove
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in tema di fascicoli di parte
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in tema di deposito di conclusioni e memorie
richiamato tra le disposizioni asseritamente violate in tema di gestione del fascicolo
richiamato tra le disposizioni asseritamente violate in tema di fascicoli processuali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla Corte come il corretto parametro per dedurre omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; consente solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l'indicazione specifica e la riproduzione nel ricorso degli atti e documenti su cui si fondano le censure
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
richiamato per i documenti allegati alla memoria istruttoria di primo grado
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
base per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
richiamata come modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure fondate su documenti o atti processuali devono rispettare l'onere di specifica indicazione e riproduzione del loro contenuto essenziale; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La deduzione di omessa pronuncia su una richiesta istruttoria o su un'istanza processuale va veicolata come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
- Per superare una decisione di merito fondata sulla mancata produzione del fascicolo o di documenti decisivi, il ricorrente deve censurare specificamente quella ratio decidendi; se la censura non colpisce la base autonoma della decisione, il ricorso resta inammissibile.
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