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Ordinanza

Ordinanza n. 3265/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede Napoli depositata in data 11/5/2021 n. 3119

Giustizia amministrativa202600097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento, da parte del commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato, delle spese di lite liquidate in €200,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 3119 dell'11 maggio 2021, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite. Il ricorso è stato formalmente rivolto contro il Ministero della Giustizia, ma la sentenza della cui esecuzione si discuteva aveva già previsto, in caso di mancata ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione. La doglianza riguarda quindi la mancata esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta. Il Collegio ha ritenuto possibile riqualificare il ricorso come reclamo contro l'operato omissivo del commissario, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali. Ha inoltre rilevato l'applicabilità dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, poiché la disposizione sospende per due anni i giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, includendo anche le fasi incidentali concernenti l'omessa, incompleta o inesatta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, senza pronunciarsi sui profili di rito, sul merito della mancata esecuzione e sulle spese. Ha ritenuto che, una volta nominato il commissario ad acta, l'amministrazione non sia più il soggetto cui imputare direttamente l'omissione esecutiva; le contestazioni sull'attività o sull'inerzia del commissario devono essere proposte davanti al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna al medesimo giudizio, ai sensi dell'art. 114, commi 1 e 6, c.p.a. Il Collegio ha poi interpretato l'espressione “giudizi di ottemperanza” contenuta nell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 come comprensiva anche delle fasi incidentali e dei reclami riguardanti la mancata o inesatta esecuzione. Poiché erano decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della l. n. 207/2024, il giudizio è stato sospeso automaticamente fino alla scadenza del biennio previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro l'omessa o elusiva esecuzione del giudicato imputabile all'amministrazione quale soggetto primariamente responsabile.

  • art. 21 c.p.a.

    Consente la nomina del commissario ad acta per sostituire l'amministrazione nell'attività di esecuzione del giudicato.

  • art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.

    Le contestazioni sull'attività o sull'omissione del commissario ad acta sono proposte al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, come fase interna al giudizio.

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    Prevede uno specifico rimedio contro gli atti del commissario ad acta: reclamo delle parti davanti al giudice dell'ottemperanza e impugnazione con rito ordinario da parte dei terzi estranei al giudicato.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente alla disciplina speciale, la base processuale della sospensione del giudizio.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. [...] Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La sospensione automatica biennale dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti disciplinati dalla legge n. 89/2001 comprende anche le fasi incidentali e i reclami concernenti l'omessa, incompleta o inesatta esecuzione.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis dell'art. 5-sexies l. n. 89/2001.

Massime di principio

  • Quando, nell'ambito dell'esecuzione di un giudicato amministrativo, è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le successive doglianze sull'inerzia o sull'operato esecutivo non vanno proposte come un nuovo giudizio contro l'amministrazione, ma mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza, quale fase interna del medesimo giudizio.
  • In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente qualificato come giudizio di ottemperanza può essere interpretato come reclamo contro la mancata esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta, quando il contenuto della domanda evidenzi tale oggetto.
  • La sospensione biennale prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 per i giudizi di ottemperanza relativi ai crediti disciplinati dalla legge n. 89/2001 si estende anche alle fasi incidentali e ai reclami concernenti l'omessa, incompleta o inesatta esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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