Sentenza del 05/09/2017 n. 7265 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Accertamento, liquidazione e controlli - Atti e Attività - Raddoppio dei termini ex art. 43 DPR 600/73 - Necessaria contestazione entro il termine di decadenza ordinario - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che aveva annullato l’avviso di accertamento ritenendolo notificato oltre il termine ordinario e considerando non applicabile il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43, comma 3, del D.P.R. 600/1973. Sono state inoltre contestate la validità della sottoscrizione dell’avviso da parte di funzionari delegati, la motivazione per relationem e la legittimità dell’accertamento fondato sul PVC della Guardia di Finanza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valido l’avviso sottoscritto da funzionari appartenenti alla carriera direttiva e muniti di delega, anche se privi di qualifica dirigenziale. Ha inoltre stabilito che il raddoppio dei termini opera anche quando il termine ordinario è già scaduto, poiché non costituisce una proroga o riapertura del termine, ma un termine originariamente diverso applicabile quando la violazione è astrattamente configurabile come reato tributario soggetto a denuncia. Nel caso concreto, l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti comportava l’obbligo di denuncia penale. È stata ritenuta sufficiente anche la motivazione dell’avviso, poiché il contribuente conosceva il contenuto del PVC consegnato al proprio consulente. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 3.500 euro per spese processuali.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
Il raddoppio non è una proroga di un termine già scaduto, ma la previsione originaria di un termine più lungo per le fattispecie connotate dall’astratta configurabilità di un reato tributario soggetto a denuncia. Non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata, né che vi sia stata un’azione penale o una condanna.
Art. 42, comma 1, D.P.R. 600/1973
Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La validità della sottoscrizione non richiede necessariamente la qualifica dirigenziale. È sufficiente che l’atto provenga dal capo dell’ufficio o da un funzionario della carriera direttiva munito di delega.
Art. 12, comma 7, legge 212/2000
La disposizione è richiamata in relazione al termine per l’emissione dell’atto dopo la conclusione delle attività di verifica, ma la decisione considera decisiva, nel caso concreto, la corretta applicazione del termine raddoppiato previsto dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973.
L’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria costituisce il presupposto processuale richiamato dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973 per l’applicazione del termine raddoppiato.
L’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti è stato considerato una violazione astrattamente idonea a comportare l’obbligo di denuncia e, quindi, l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento.
Art. 8, comma 24, D.L. 16/2012 e successive proroghe
Le norme dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale sulla copertura temporanea di incarichi dirigenziali nelle Agenzie fiscali non incidono, secondo la decisione, sulla validità degli avvisi firmati da funzionari direttivi muniti di delega.
Massime di principio
- Quando una violazione fiscale è astrattamente riconducibile a un reato tributario per cui sussiste obbligo di denuncia, il termine di accertamento può essere raddoppiato anche se il termine ordinario è già decorso; non si tratta di riaprire un termine scaduto, ma di applicare il diverso termine previsto dalla legge per quella fattispecie.
- Per il raddoppio non è normalmente necessario dimostrare l’effettiva presentazione della denuncia, l’esercizio dell’azione penale o l’esito del procedimento penale: è sufficiente l’astratta configurabilità del reato, purché adeguatamente collegata ai fatti contestati.
- La sottoscrizione di un avviso di accertamento può essere valida anche se effettuata da un funzionario privo di qualifica dirigenziale, quando il funzionario appartiene alla carriera direttiva o all’area equivalente ed è munito di una delega proveniente dal capo dell’ufficio.
- La motivazione per relationem è generalmente ammissibile se il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell’atto richiamato, come un processo verbale di constatazione, e l’avviso riporta comunque gli elementi essenziali delle contestazioni.
- Nel giudizio tributario, le contestazioni devono essere formulate tempestivamente e in modo specifico: i fatti non contestati possono essere considerati provati, con conseguenze sfavorevoli per la parte che omette di difendersi nel merito.
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