Sentenza del 05/09/2017 n. 196 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Registro - Atti dell'autorità giudiziaria - Sentenza di primo grado di trasferimento di proprietà - Presupposto impositivo del tributo - Provvedimento decisorio che definisce anche parzialmente il giudizio - Sufficienza - Mancato passaggio in giudicato - Irrilevanza - Intervenuta conciliazione (stragiudiziale) tra le parti - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano l'imposta di registro applicata a una sentenza di primo grado che aveva disposto un trasferimento di proprietà. Sostenevano che la sentenza non fosse ancora passata in giudicato, che il trasferimento fosse subordinato al saldo del prezzo e che, a seguito di una successiva intesa stragiudiziale con rinuncia dell'attore all'immobile, fosse venuto meno il presupposto impositivo, non essendosi concretamente verificato alcun trasferimento.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La sentenza, in quanto provvedimento decisorio recante un trasferimento di proprietà, è soggetta a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 131/1986 e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima. È irrilevante che non sia passata in giudicato o che il trasferimento fosse collegato al pagamento del prezzo, salvo il successivo conguaglio o rimborso nei casi previsti. Anche la successiva definizione stragiudiziale non ha eliminato l'obbligo tributario: il giudice d'appello si era limitato a dichiarare cessata la materia del contendere e non vi era stato un atto di conciliazione giudiziale né una transazione stragiudiziale avente come parte un'amministrazione dello Stato. In tali circostanze, gli effetti fiscali della sentenza restano invariati e non spetta il rimborso dell'imposta eventualmente versata.
Norme richiamate
Art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
Alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte un'amministrazione dello Stato.
Le sentenze e gli atti espressamente equiparati sono soggetti agli effetti fiscali previsti dalla norma. Il mancato passaggio in giudicato non impedisce la registrazione della sentenza, mentre una transazione stragiudiziale tra privati non elimina gli effetti tributari del provvedimento già emesso.
Art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986
Prevede l'assoggettamento a imposta di registro degli atti dell'autorità giudiziaria, inclusi i provvedimenti decisori che dispongono trasferimenti di proprietà.
Cassazione civile, sentenza n. 16069/2014
È richiamata per affermare che, al di fuori delle specifiche ipotesi previste dall'art. 37, la successiva evoluzione dei rapporti tra le parti non modifica l'obbligo di registrazione e può escludere il diritto al rimborso dell'imposta già pagata.
Massime di principio
- Una sentenza di primo grado che contiene un trasferimento di proprietà può essere soggetta a imposta di registro già al momento della sua emanazione, senza necessità che sia passata in giudicato.
- La subordinazione degli effetti economici al pagamento del prezzo, di regola, non esclude l'obbligo di registrazione; eventuali variazioni possono rilevare successivamente per conguagli o rimborsi nei casi previsti dalla legge.
- Una rinuncia o una transazione stragiudiziale tra privati successiva alla sentenza non elimina automaticamente il presupposto dell'imposta e non dà necessariamente diritto al rimborso.
- Per incidere sugli effetti fiscali della sentenza occorre verificare se ricorra una specifica ipotesi normativa, come la conciliazione giudiziale o la transazione stragiudiziale con partecipazione di un'amministrazione dello Stato.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una conciliazione giudiziale: occorre esaminare il contenuto e la natura dell'atto che ha definito la controversia.
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