Sentenza del 05/09/2017 n. 740 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Imposte e Tasse - Doppie imposizioni - Convenzione Italia/Francia - Per rimborso necessita prova effettivo pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società francese chiedeva il rimborso del credito d'imposta relativo ai dividendi percepiti nel 2002 dalla società italiana P. F. I. S.p.A., invocando l'articolo 10 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni e, inoltre, la libertà di stabilimento prevista dall'articolo 49 del Trattato UE. Sosteneva che la ritenuta subita in Italia dovesse essere rimborsata anche se i dividendi erano stati dichiarati in Francia. La Commissione ha ritenuto, invece, che il rimborso presupponga la prova dell'effettivo pagamento delle imposte sui redditi in Francia. La mera dichiarazione dei dividendi non è sufficiente quando il contribuente abbia usufruito della quasi totale esenzione prevista dalla normativa francese di attuazione della Direttiva società madri-figlie.
La decisione
L'appello è stato rigettato e la precedente decisione sfavorevole alla società è stata confermata. È stato stabilito che chi ha beneficiato nel proprio Stato della disciplina contro le doppie imposizioni, senza dimostrare di avere effettivamente pagato le imposte sul reddito nello Stato di residenza, non può ottenere anche il rimborso del credito d'imposta o delle ritenute subite nell'altro Stato. La libertà di stabilimento non è stata ritenuta violata. Le ulteriori questioni, compresa quella relativa al beneficiario effettivo, sono rimaste assorbite. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Articolo 10 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni
Art. 10, par. 4, lett. b): "soggetta alla legislazione francese applicabile alla società madri"
La disposizione non consente alla società francese di ottenere il rimborso del credito d'imposta italiano se non dimostra di avere effettivamente pagato imposte sui redditi in Francia. La Convenzione mira a evitare una doppia imposizione effettiva, non a garantire l'esenzione fiscale complessiva dei dividendi.
Articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
La disciplina convenzionale applicata tra Italia e Francia non è stata ritenuta lesiva della libertà di stabilimento.
Direttiva società madri-figlie contro le doppie imposizioni
La Direttiva impedisce che la società madre subisca una doppia imposizione effettiva sui dividendi, ma non consente di cumulare l'esenzione o il quasi totale esonero nello Stato di residenza con il rimborso delle ritenute nello Stato della società figlia, quando nello Stato di residenza non sia stata pagata alcuna imposta.
Cassazione, sentenza n. 8621 del 2011
È richiamato il principio secondo cui il soggetto che abbia già usufruito nel proprio Stato della disciplina contro le doppie imposizioni non può pretendere anche i benefici derivanti dalla Convenzione, in assenza di una doppia imposizione effettiva.
Massime di principio
- Il rimborso di ritenute o crediti d'imposta esteri richiede la prova concreta dell'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza; la sola dichiarazione del reddito non basta.
- Le convenzioni contro le doppie imposizioni servono a eliminare una doppia tassazione effettiva, non a creare una situazione di non imposizione o di doppio beneficio fiscale.
- Se i dividendi sono stati sostanzialmente esentati nello Stato della società madre in applicazione della Direttiva società madri-figlie, non è normalmente possibile ottenere anche il rimborso della ritenuta subita nello Stato della società figlia.
- Chi richiede un beneficio convenzionale deve documentare sia la propria residenza fiscale sia il trattamento fiscale effettivamente applicato ai redditi nello Stato di residenza.
- La verifica del beneficiario effettivo e degli altri requisiti convenzionali può diventare irrilevante se manca già la prova dell'imposizione effettiva nello Stato di residenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 set 2017Sentenza del 05/09/2017 n. 196 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 5 set 2017Sentenza del 05/09/2017 n. 197 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 5 set 2017Sentenza del 05/09/2017 n. 297 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 5 set 2017Sentenza del 05/09/2017 n. 744 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 set 2017Sentenza del 05/09/2017 n. 747 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 set 2017Sentenza del 05/09/2017 n. 1216 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →