Sentenza del 05/09/2017 n. 744 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Appello - Notifica - Documento attestante la notifica alla controparte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la prova della tempestiva notificazione dell'appello. Quando l'impugnazione è notificata tramite il servizio postale, l'appellante deve dimostrare entro trenta giorni, o comunque non oltre l'udienza di discussione, la data di spedizione dell'atto mediante il deposito della ricevuta di spedizione. L'avviso di ricevimento è idoneo a provare la tempestività soltanto se la data è asseverata con stampigliatura meccanografica oppure se l'agente postale certifica che la ricezione è avvenuta entro il termine di decadenza.
La decisione
La Corte ha stabilito che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, la mera produzione di un avviso di ricevimento con data manoscritta o dattilografata non è sufficiente, se manca la certificazione dell'agente postale circa la data di consegna. La tempestività dell'impugnazione deve essere provata con documentazione idonea, in particolare con la ricevuta di spedizione depositata nei termini. In mancanza di tale prova, l'appello rischia di essere dichiarato inammissibile per tardività.
Norme richiamate
Cass. Civ. n. 2870/2018
Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'appello, qualora ci si sia avvalsi del servizio postale, l'appellante dovrà depositare, entro il termine di trenta giorni o non al più tardi all'udienza di discussione, la copia della ricevuta di spedizione dell'atto di appello quale effettivo documento utile a verificare la tempestività dell'impugnazione.
La ricevuta di spedizione costituisce il documento principale per verificare quando l'impugnazione è stata consegnata all'ufficio postale e, quindi, se è stata proposta tempestivamente.
Massime di principio
- Chi propone un'impugnazione notificata per posta deve conservare e depositare tempestivamente la ricevuta di spedizione, perché l'avviso di ricevimento dimostra soprattutto la consegna e non sempre consente di provare con certezza la data.
- Un avviso di ricevimento con data manoscritta o dattilografata è probatoriamente sufficiente solo se la data è certificata dall'agente postale oppure risulta da una stampigliatura meccanografica attendibile.
- La prova della tempestività della notifica grava sull'impugnante; se la documentazione è incompleta o non verificabile, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- È prudente depositare la ricevuta di spedizione entro il termine previsto e, comunque, non attendere l'udienza di discussione, così da evitare contestazioni sulla regolarità e tempestività dell'appello.
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