Cassazione Penale, Sentenza n. 42514/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli (09/02/2021) che li aveva condannati per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. stupefacenti), contestando l'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152 (conv. legge n.203/1991) e/o dell'art. 416 bis.1 c.p.. Le censure principali sono: erronea applicazione della norma aggravante; violazione del principio di specialità e ne bis in idem (sostenendo che la qualificazione come metodo mafioso sarebbe ontologicamente incompatibile con i reati associativi e assorbita dalla fattispecie 416 bis); carenza di motivazione sul profilo oggettivo e soggettivo (mancata verifica della volontà specifica di agevolare il sodalizio mafioso e della comunicabilità intersoggettiva della circostanza); e, più in generale, riproposizione di vizi già ritenuti infondati in sede di gravame.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili per genericità e non specificità, rilevando che i motivi ripropongono ragioni già valutate e ritenute infondate dal giudice d'appello e che i ricorrenti non hanno contestato in modo puntuale i passaggi motivazionali critici. La Corte afferma altresì che la circostanza aggravante dell'agevolazione di un'associazione mafiosa (art. 7 d.l. 13/05/1991, conv. legge n.203/1991) è applicabile anche al reato associativo ex art. 74 T.U. stupefacenti quando la struttura organizzativa della associazione di spaccio si ponga in prossimità funzionale e strutturale rispetto a un'associazione mafiosa, assumendo la circostanza natura oggettiva e dunque comunicabilità intersoggettiva. Perciò i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle Ammende euro 3.000,00.
Norme richiamate
Norma sulla associazione di tipo mafioso; la Corte richiama il profilo programmatico dell'utilizzo del metodo (imposizione di dominio territoriale, pluralità di attività illecite e controllo economico e sociale) come elemento distintivo rispetto ad altre associazioni.
Richiamata quale disciplina collegata alla circostanza aggravante; la Corte discute la possibile applicazione con riguardo alla natura oggettiva dell'aggravante nel contesto dei reati associativi.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ammette che, quando l'associazione di spaccio sia strutturalmente collegata a una consorteria mafiosa, venga a configurarsi la finalità di agevolare quest'ultima, collegamento che giustifica l'applicazione dell'aggravante.
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. legge 12 luglio 1991, n. 203)
Prevede la circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso. La Corte ne riconosce l'applicabilità anche ai reati associativi quando l'assetto organizzativo dell'associazione di reato sia in grado di agevolare concretamente e strutturalmente un sodalizio mafioso; in tale ipotesi la circostanza ha natura oggettiva e si comunica tra i concorrenti.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato come norma che regola l'inammissibilità del ricorso per genericitÃ; la Corte applica il principio che il ricorso deve confrontarsi direttamente e in maniera specifica con la motivazione impugnata.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 (legge n.203/1991) può essere applicata anche ai reati associativi ex art.74 T.U. stupefacenti se la struttura dell'associazione di spaccio risulta funzionalmente e strutturalmente collegata a un'associazione mafiosa: in questi casi l'aggravante ha natura oggettiva e si comunica tra i partecipanti.
- Non è sufficiente sostenere genericamente un contrasto tra norme o l'inapplicabilità dell'aggravante: in sede di legittimità il ricorso deve essere specifico e confrontarsi punto per punto con la motivazione impugnata; altrimenti viene dichiarato inammissibile per genericitÃ.
- Le doglianze fondate sul principio di specialità / ne bis in idem richiedono argomentazioni precise che dimostrino la sovrapposizione integrale delle fattispecie o che l'aggravante sia assorbita nella fattispecie più speciale; affermazioni astratte non sono persuasive.
- Quando si contesta la natura soggettiva di un'aggravante (es. la finalità individuale di agevolare un sodalizio mafioso), occorre dimostrare con elementi probatori la mancanza della volontà o della consapevolezza specifica del singolo partecipante; il giudice valuta anche la struttura organizzativa complessiva e le modalità concrete di commissione del reato.
- Le prove tipiche (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, accertamenti sulla struttura del sodalizio) possono giustificare l'attribuzione di natura oggettiva all'aggravante e la sua comunicabilità tra i membri dell'associazione quando mostrano un rapporto stabile di avallo/protezione tra i sodalizi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42244/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42245/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42246/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42247/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42248/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42249/2022 del 09/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →