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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03106/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Un acquirente aveva convenuto la società venditrice davanti al giudice di pace chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno per vizi riscontrati in un'autovettura acquistata, consistenti nel mancato funzionamento dell'aria condizionata, rumori continui lato motore e infiltrazioni d'acqua dal portellone posteriore. Il venditore si era difeso sostenendo di aver già riparato alcuni difetti e di essere comunque disponibile a riparare l'ulteriore difetto residuo. In primo grado la domanda era stata accolta. In appello, la società vendeitrice aveva contestato la decisione e il tribunale aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione ma, nel merito, aveva accolto solo parzialmente le difese dell'appellante, reputando non provata l'esistenza di tutti i vizi al momento della consegna e riconoscendo una riduzione del prezzo limitata ai difetti ammessi o documentati. Con il ricorso per cassazione l'acquirente ha censurato: 1) la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità e la ritenuta novità di alcune eccezioni; 2) la violazione delle norme sulla garanzia per vizi e sull'apprezzamento delle prove, sostenendo che, a fronte di tempestiva denuncia, gravasse sul venditore la prova liberatoria della mancanza di colpa e che la motivazione fosse apparente o erronea nella valutazione delle testimonianze e dei documenti; 3) l'omesso esame di un fatto decisivo. La società intimata non si è costituita in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sull'inammissibilità dell'appello, affermando che il gravame era stato correttamente ritenuto ammissibile secondo i requisiti dell'art. 342 c.p.c. come interpretati dalle Sezioni Unite. Ha poi escluso sia la violazione delle norme sulla vendita e sull'onere probatorio sia la carenza assoluta di motivazione, rilevando che il giudice di merito aveva motivato in modo chiaro e che la valutazione delle prove non era sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non riferito a un fatto storico decisivo effettivamente omesso. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione della resistente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

  • art. 345 c.p.c.

    Le eccezioni nuove o tardive proposte solo in appello sono inammissibili.

  • art. 1490 c.c.

    La garanzia per vizi nella vendita opera secondo la disciplina speciale della compravendita e presuppone l'esistenza dei vizi della cosa venduta.

  • art. 1491 c.c.

    Richiamato nel quadro della garanzia per vizi della cosa venduta, senza un'autonoma applicazione decisiva diversa da quella generale della disciplina di vendita.

  • art. 1492 c.c.

    Costituisce la base della domanda di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta.

  • art. 1494 c.c.

    Costituisce la base della domanda risarcitoria connessa ai vizi della cosa venduta, nei limiti della disciplina speciale della vendita.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i vizi della cosa venduta grava sul compratore; non vi è inversione dell'onere della prova in base alla sola tempestiva denuncia dei vizi.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per mancanza di motivazione ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disapplica la regola di valutazione legale; non è deducibile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non essendo consentita una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il rinvio al meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., l'ammissibilità dell'impugnazione richiede l'indicazione chiara dei capi e delle rationes della sentenza contestati, insieme a specifiche argomentazioni critiche; non è necessaria una forma sacramentale.
  • Nella vendita, l'azione per vizi della cosa venduta si fonda sull'esistenza oggettiva del vizio e l'onere di provarlo grava sul compratore; la tempestiva denuncia non trasferisce di per sé al venditore l'onere di provare la propria mancanza di colpa.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi molto ristretto: la cassazione può intervenire solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, oppure per omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentita una nuova valutazione delle prove.
  • La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia violato una regola legale di valutazione; non basta censurare il modo in cui ha apprezzato il materiale probatorio.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo specifico un fatto storico realmente discusso e trascurato dal giudice di merito; la censura generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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