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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18330/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso la maturazione della prescrizione alla data della sentenza impugnata, computando i periodi di sospensione del corso della prescrizione applicabili al fatto commesso nel 2019. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, già ritenuta responsabile nei conformi giudizi di merito, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 18 luglio 2025, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In particolare, sosteneva che, alla data della decisione di appello, il termine prescrizionale fosse già maturato. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e comunque infondata, evidenziando che per il reato commesso il 16 marzo 2019 si applicano le sospensioni del corso della prescrizione introdotte dalla c.d. legge Orlando, nella disciplina ritenuta ancora applicabile ai fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, secondo le Sezioni Unite n. 20989 del 2025; pertanto, alla data della sentenza di appello il termine non era ancora decorso.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 285/1992

    Costituisce la fattispecie incriminatrice contestata; dal testo emerge che la ricorrente è stata ritenuta responsabile della guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave prevista dalla norma.

  • art. 2-sexies cod. strada

    È richiamato insieme all'art. 186 c.d.s. come disposizione applicata al fatto, senza ulteriore specificazione nel testo.

  • art. 2-bis cod. strada

    È richiamato insieme all'art. 186 c.d.s. come disposizione applicata al fatto, senza ulteriore specificazione nel testo.

  • art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p.

    La Corte afferma che la sospensione del corso della prescrizione prevista da tale disciplina continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

  • art. 544 c.p.p.

    È indicato come parametro temporale per il computo delle sospensioni della prescrizione decorrenti dal termine per il deposito della sentenza di condanna di primo e di secondo grado.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata come fonte della disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai fatti commessi nel periodo indicato.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134, art. 2, comma 1, lett. a)

    È menzionata come intervento successivo che ha modificato il regime della prescrizione, senza escludere l'applicazione della disciplina previgente ai fatti compresi nel periodo transitorio.

  • Corte costituzionale n. 38 del 2026

    Richiamata per affermare il rigetto della questione di costituzionalità relativa alla medesima normativa sulla prescrizione.

Massime di principio

  • Per i reati commessi nel periodo di vigenza transitoria indicato dalla legge del 2017, la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla c.d. legge Orlando continua ad applicarsi anche dopo la riforma del 2021, se il fatto rientra nell'intervallo temporale 3 agosto 2017-31 dicembre 2019.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione della prescrizione deve essere specifica e argomentata; una censura generica può essere ritenuta inammissibile se smentita dal corretto computo delle sospensioni del termine.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per infondatezza manifesta della doglianza sulla prescrizione, permane la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La verifica della prescrizione richiede il computo dei periodi di sospensione stabiliti dalla disciplina applicabile al tempo del fatto e dal regime intertemporale successivo, con riferimento anche ai tempi di deposito della sentenza di primo e secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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