Cassazione Penale, Ordinanza n. 31118/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano due: da un lato la dedotta configurabilità della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; dall'altro il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che si trattava di censure generiche e meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici. Il ricorrente, inoltre, sosteneva in sostanza che l'allontanamento dal domicilio per meno di dodici ore dovesse escludere la punibilità, ma la Corte ha ribadito che, per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, tale durata è irrilevante, a differenza della disciplina speciale richiamata per i condannati in detenzione domiciliare definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non superassero il vaglio di specificità, perché generici e sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate dalla Corte d'appello. Ha inoltre ribadito che, nel delitto di evasione dagli arresti domiciliari, non assume rilievo la durata dell'allontanamento inferiore a dodici ore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'impugnazione fosse stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La scriminante dello stato di necessità era invocata dal ricorrente, ma la Corte rileva che la relativa censura era già stata esaminata e disattesa in appello con motivazione immune da vizi.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata dedotta, ma la Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e già confutata dal giudice di merito.
È richiamato in via comparativa il delitto di evasione, per chiarire che la disciplina sul limite delle dodici ore non è estensibile agli arresti domiciliari nel caso concreto.
artt. 47-ter e 47-sexies l. 354/1975
Sono evocati per distinguere la disciplina speciale della detenzione domiciliare dei condannati definitivi, nella quale opera il limite delle dodici ore, dal regime degli arresti domiciliari.
È la base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità, la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, che qui la Corte esclude.
Sez. 6, n. 50014 del 26/11/2015, Caruso
Precedente utilizzato per ribadire che la durata dell'allontanamento inferiore a dodici ore è irrilevante ai fini dell'evasione dagli arresti domiciliari e che non è possibile un'estensione analogica della disciplina più favorevole prevista per la detenzione domiciliare definitiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso generici o meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese con motivazione immune da vizi logici o giuridici dal giudice di merito.
- Ai fini della configurabilità del delitto di evasione dagli arresti domiciliari, la durata dell'allontanamento dal domicilio per un periodo inferiore a dodici ore è irrilevante, non potendosi estendere analogicamente la disciplina speciale prevista per la detenzione domiciliare dei condannati definitivi.
- La deduzione della scriminante dello stato di necessità e della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi con una motivazione specifica del giudice di merito; in cassazione non è sufficiente reiterare doglianze già rigettate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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