Cassazione Penale, Ordinanza n. 31088/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e ripetitivi rispetto a censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che la causa di inammissibilità fosse priva di colpa ai sensi del richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 10/09/2025. Dalla motivazione emerge che la decisione impugnata riguardava un condannato per lesioni personali, con contestazione anche della recidiva. Il ricorrente ha articolato due motivi: uno relativo all'elemento psicologico del reato di lesioni personali e uno relativo alla mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione li ha ritenuti generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, osservando che la questione dell'elemento soggettivo era stata affrontata con argomenti giuridici corretti dalla Corte territoriale e che, quanto alla recidiva, si era in presenza di doppia conforme, con valutazione già svolta anche in primo grado.
Norme richiamate
art. lesioni personali c.p.
La censura riguardava l'elemento psicologico del reato di lesioni personali, ma la Corte ha rilevato che la motivazione sul punto era già stata correttamente sviluppata e disattesa nei precedenti gradi di giudizio.
recidiva
La mancata esclusione della recidiva è stata ritenuta già valutata nei gradi di merito; la Corte ha valorizzato la circostanza della doppia conforme per escludere la fondatezza della censura.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non priva di colpa, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico e meramente assertivo censure già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La deduzione di vizi sull'elemento soggettivo del reato richiede una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente reiterare contestazioni già vagliate nei gradi precedenti.
- Quando la questione della recidiva è stata valutata in sentenze conformi di primo e secondo grado, la censura in cassazione deve misurarsi con entrambe le motivazioni, altrimenti è generica.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia priva di colpa.
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