Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31088/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e ripetitivi rispetto a censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che la causa di inammissibilità fosse priva di colpa ai sensi del richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 10/09/2025. Dalla motivazione emerge che la decisione impugnata riguardava un condannato per lesioni personali, con contestazione anche della recidiva. Il ricorrente ha articolato due motivi: uno relativo all'elemento psicologico del reato di lesioni personali e uno relativo alla mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione li ha ritenuti generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, osservando che la questione dell'elemento soggettivo era stata affrontata con argomenti giuridici corretti dalla Corte territoriale e che, quanto alla recidiva, si era in presenza di doppia conforme, con valutazione già svolta anche in primo grado.

Norme richiamate

  • art. lesioni personali c.p.

    La censura riguardava l'elemento psicologico del reato di lesioni personali, ma la Corte ha rilevato che la motivazione sul punto era già stata correttamente sviluppata e disattesa nei precedenti gradi di giudizio.

  • recidiva

    La mancata esclusione della recidiva è stata ritenuta già valutata nei gradi di merito; la Corte ha valorizzato la circostanza della doppia conforme per escludere la fondatezza della censura.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non priva di colpa, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico e meramente assertivo censure già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di vizi sull'elemento soggettivo del reato richiede una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente reiterare contestazioni già vagliate nei gradi precedenti.
  • Quando la questione della recidiva è stata valutata in sentenze conformi di primo e secondo grado, la censura in cassazione deve misurarsi con entrambe le motivazioni, altrimenti è generica.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia priva di colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.