Cassazione Penale, Ordinanza n. 31092/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Messina. Dal testo emerge che i motivi riguardavano: 1) una censura sul modo di trattazione del giudizio di appello, lamentando profili processuali connessi alla mancata partecipazione; 2) e 3) ulteriori censure sulla configurabilità del reato, sulla qualificazione giuridica del fatto e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che il giudizio di appello è stato trattato in forma non partecipata e che non risulta alcuna richiesta dell'imputato di trattazione orale; inoltre i secondi due motivi sono ritenuti generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che il primo motivo è manifestamente infondato, perché il giudizio di appello era stato trattato in forma non partecipata e non risultava richiesta di trattazione orale da parte del ricorrente. I restanti motivi sono giudicati generici e ripetitivi rispetto a doglianze già affrontate e respinte dalla Corte di appello con argomentazioni ritenute corrette. Conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi che consentano di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato solo implicitamente dal riferimento al ricorso per cassazione; non emerge una specifica interpretazione nel testo
la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
i motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito
viene in rilievo la trattazione del giudizio di appello in forma non partecipata e l'assenza di richiesta di trattazione orale
all'inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone che il ricorrente non sia incorso senza colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo che si fonda su una pretesa irregolarità della trattazione del giudizio di appello è manifestamente infondato se dagli atti risulta che il processo è stato celebrato in forma non partecipata e non consta una rituale richiesta di trattazione orale.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e non può limitarsi a riprodurre contestazioni già esaminate e respinte dal giudice di merito; in caso contrario, la doglianza è inammissibile per genericità.
- Quando i motivi di ricorso sono generici o manifestamente infondati, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso e applicare le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- La condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende richiede che non emerga l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31081/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31082/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31087/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31088/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31091/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31093/2026 del 13/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →