Cassazione Penale, Ordinanza n. 31091/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'inammissibilità fosse priva di colpa ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/11/2025. Dal testo risulta che l'impugnazione mirava a contestare esclusivamente il trattamento sanzionatorio: in particolare il bilanciamento tra circostanze e il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che aveva dato adeguato conto delle deduzioni difensive sul punto.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere oggetto di censura in cassazione solo se il diniego o il relativo bilanciamento risultino viziati da motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente una critica generica al trattamento punitivo.
art. 81 c.p.
Il bilanciamento tra circostanze e la valutazione del regime di prevalenza/ equivalenza sono apprezzamenti di merito che devono essere sorretti da motivazione congrua, non censurabile se logicamente argomentata.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra una causa non colpevole dell'inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non può essere applicata quando l'inammissibilità del ricorso sia priva di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a una censura generica sul trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione sul bilanciamento tra circostanze e sul diniego delle attenuanti generiche è censurabile in sede di legittimità solo per vizi effettivi della motivazione, non per una diversa e meramente alternativa lettura del merito.
- Quando la sentenza di merito esamina in modo adeguato le deduzioni difensive e offre una motivazione sufficiente e non illogica, il motivo di ricorso che la attacca in modo apodittico è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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