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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31082/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per cessione e detenzione di sostanza stupefacente e per porto ingiustificato di un coltello fuori dall'abitazione. I motivi dedotti riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: si lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione sulla pena, ritenuta congrua nonostante fosse, secondo la difesa, lontana dal minimo edittale; si contestavano inoltre l'aumento per la recidiva, l'aumento per la continuazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rilevava che la pena era stata determinata in modo coerente con l'elevata quantità di stupefacente e con l'ingente numero di dosi ricavabili, valorizzando anche i precedenti penali e la capacità a delinquere dell'imputato. Quanto alle attenuanti generiche, la doglianza veniva ritenuta generica e comunque infondata, poiché il giudice di merito aveva motivato con l'assenza di elementi positivi e con i precedenti dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati e/o generici i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, osservando che la pena era stata motivatamente commisurata in relazione alla notevole quantità di droga e ai precedenti penali, che la recidiva era stata correttamente applicata e che il diniego delle attenuanti generiche era legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi e dalla rilevata biografia criminale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice per la cessione e detenzione di sostanza stupefacente in relazione a fatti di lieve entità; nel caso concreto è richiamata come base del capo relativo a cessione e detenzione di marijuana.

  • art. 4, L. 110/1975

    Norma richiamata per il porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi o circostanze positive; non basta il solo stato di incensuratezza dopo la riforma del 2008.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125

    La riforma dell'art. 62-bis ha inciso sui presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, rendendo insufficiente il solo stato di incensuratezza.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione ex art. 616 c.p.p. non si applica solo se manca colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La determinazione della pena al di sotto della media edittale non richiede una motivazione particolarmente analitica quando il giudice di merito abbia indicato elementi concreti di gravità del fatto e di personalità dell'imputato, come l'elevata quantità di stupefacente e il numero di dosi ricavabili.
  • Il giudice può legittimamente valorizzare i precedenti penali e la capacità a delinquere dell'imputato ai fini della commisurazione della pena e dell'aumento per recidiva, purché il ragionamento sia coerente e proporzionato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto dall'assenza di elementi positivi e da una motivazione essenziale ma specifica; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a imporne la concessione.
  • Ai fini del controllo di legittimità, la doglianza sulle attenuanti generiche deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; una censura meramente assertiva è inammissibile o comunque infondata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati tributariReati stradaliStupefacentiArmiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaContinuazione

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