Cassazione Penale, Ordinanza n. 31087/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Dal testo emerge che il gravame deduceva un solo motivo, concernente esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente e non manifestamente illogica, e che avesse adeguatamente esaminato le deduzioni difensive sul punto; per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non dovuta a causa non imputabile al ricorrente, segue la condanna pecuniaria ulteriore. Il testo non consente di individuare il reato contestato originario, né di ricostruire ulteriormente il merito della decisione di appello oltre al profilo sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso non si applica solo quando l'imputato abbia proposto l'impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a censurare la sola misura della pena o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione sufficiente, non illogica e adeguatamente confutativa delle deduzioni difensive.
- La Corte di cassazione non interviene sulla determinazione del trattamento sanzionatorio se la valutazione del giudice di merito risulta sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
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