Cassazione Penale, Ordinanza n. 31081/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., emessa dal giudice dell'udienza preliminare, con cui all'imputato è stata applicata la pena per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo hashish. Il ricorrente deduceva un unico motivo: vizio di motivazione per erronea qualificazione giuridica del fatto e per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In sostanza sosteneva che il fatto fosse stato inquadrato in modo giuridicamente errato e che il giudice avrebbe dovuto rilevare cause di non punibilità/proscioglimento. La Corte rileva però che il ricorso, contro una sentenza resa ex art. 444 c.p.p., è soggetto ai limiti impugnatori previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la doglianza ex art. 129 c.p.p. non è deducibile se non nei casi in cui emerga in modo evidente dagli atti, circostanza non allegata in concreto. Quanto alla riqualificazione giuridica, il ricorso è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e palesemente eccentrico rispetto all'imputazione; nel caso concreto, la quantità di hashish, il principio attivo, il confezionamento in panetti e l'occultamento nell'auto guidata dall'imputato rendevano corretta la qualificazione ex artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non fosse proponibile nei limiti del giudizio di legittimità contro il patteggiamento, salvo evidenza dagli atti non dedotta. Ha inoltre escluso che vi fosse un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto, poiché la detenzione di oltre 19 kg di hashish, suddivisi in 200 panetti e occultati nell'autovettura, giustificava la contestazione per detenzione a fini di spaccio con l'aggravante/forma di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale operano limiti specifici di impugnazione in cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Indica il rito camerale applicabile al ricorso avverso sentenza di patteggiamento.
art. 129 c.p.p.
La Corte ribadisce che il mancato proscioglimento per cause evidenti non è deducibile come motivo di ricorso se non quando l'evidenza risulti dagli atti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole violazioni di legge tassativamente previste; non consente una censura ampia sulla motivazione o sulla mancata verifica ex art. 129 c.p.p.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma applicata per la detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente contestata.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Concorre alla qualificazione giuridica del fatto per la rilevanza della gravità della condotta e della quantità di stupefacente.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro la sentenza di patteggiamento, l'impugnazione è ammessa nei limiti strettamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentita una censura generica sulla motivazione della sentenza o sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. se non nei casi in cui la causa di proscioglimento emerga in modo evidente dagli atti.
- La deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto nella sentenza di applicazione della pena è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e senza margini di opinabilità, risultando la qualificazione adottata palesemente incompatibile con il capo di imputazione.
- Quando la condotta contestata riguarda la detenzione di una notevole quantità di sostanza stupefacente, suddivisa in confezioni e occultata nel veicolo dell'imputato, la qualificazione come detenzione a fini di spaccio può ritenersi corretta in assenza di elementi che impongano una diversa lettura del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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