Cassazione Civile, Ordinanza n. 35066/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007, con la quale venivano irrogate sanzioni e interessi per il tardivo versamento di parte delle ritenute dovute dalla banca sugli interessi attivi maturati dalla clientela sui conti correnti. In origine la contribuente aveva indicato in dichiarazione, in misura inferiore al dovuto, le ritenute operate e il saldo corrispondente, versando entro la scadenza solo una somma insufficiente; successivamente aveva presentato dichiarazione integrativa, correggendo gli errori e versando il dovuto con interessi. L'Ufficio aveva già contestato la dichiarazione infedele, sanzione poi definita in via agevolata dalla banca ex art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472/1997. La CTR aveva ritenuto che la sanzione per omesso/tardivo versamento fosse assorbita da quella per dichiarazione infedele, con conseguente annullamento della cartella. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione degli artt. 12 d.lgs. n. 472/1997 e 13 d.lgs. n. 471/1997, sostenendo che le due violazioni fossero autonome, non configurandosi né concorso formale, né continuazione, né materia per il cumulo giuridico; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo all'inapplicabilità del cumulo giuridico in ragione della definizione agevolata già intervenuta sulla sanzione per infedele dichiarazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata, chiarendo che il punto decisivo non è il cumulo giuridico, bensì l'assorbimento: quando l'omesso o tardivo versamento consegue direttamente all'indicazione in dichiarazione di un importo inferiore al dovuto, la fattispecie sanzionabile è quella della dichiarazione infedele, che assorbe la sanzione per il mancato versamento. Poiché la sanzione per dichiarazione infedele era già stata contestata e definita in via agevolata, la successiva cartella per tardivo versamento era illegittima e andava annullata. Il secondo motivo è stato respinto perché la CTR, pur senza esplicita statuizione, aveva sostanzialmente disatteso la tesi dell'Ufficio, avendo ritenuto sussistente un solo illecito sanzionabile. Le spese di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza dell'orientamento giurisprudenziale applicato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene evocato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene evocato come norma sul vizio di omessa pronuncia dedotto con il secondo motivo di ricorso
la Corte precisa che, nel caso concreto, non è il cumulo giuridico a fondare la decisione, ma l'assorbimento della sanzione per omesso/tardivo versamento nella più grave violazione di dichiarazione infedele
punisce il mancato pagamento alle scadenze; tuttavia, quando il mancato versamento è conseguenza diretta dell'omessa o infedele indicazione in dichiarazione, la sua autonoma sanzionabilità viene meno per assorbimento
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997
richiamato come norma che sanziona la dichiarazione infedele, consistente nell'indicare un importo inferiore a quello dovuto
nel testo è richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione infedele copre anche il conseguente mancato pagamento dell'imposta dovuta
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
consente la definizione agevolata della sanzione, già avvenuta nel caso di specie per la dichiarazione infedele
invocato per lamentare l'omessa pronuncia, ma il motivo è respinto perché la CTR aveva implicitamente deciso nel senso dell'infondatezza della tesi dell'Ufficio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione poiché soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
art. 35, commi primo e secondo, d.l. n. 46/1976, conv. in L. n. 249/1976
richiamato come base normativa delle ritenute sugli interessi attivi maturati dalla clientela
art. 7, comma 12, d.l. n. 323/1996, conv. in L. n. 425/1996
richiamato come base normativa delle ritenute sugli interessi attivi maturati dalla clientela
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la dichiarazione infedele assorbe la sanzione per omesso o tardivo versamento quando quest'ultimo sia la conseguenza immediata dell'erronea indicazione, in dichiarazione, di un imponibile o di un debito d'imposta inferiore al dovuto.
- Non è corretto trattare come autonome, ai fini sanzionatori, la falsa rappresentazione in dichiarazione e il mancato pagamento che ne derivi automaticamente, perché in tale ipotesi il fatto complessivo è unitariamente sussunto nella violazione dichiarativa più grave.
- L'omessa pronuncia va esclusa quando la decisione di merito, pur non prendendo posizione con formula espressa su uno specifico argomento, abbia comunque rigettato implicitamente la tesi incompatibile con la ratio della sentenza.
- La definizione agevolata della sanzione per la violazione dichiarativa impedisce di irrogare successivamente una ulteriore sanzione per il medesimo debito d'imposta, se questa è assorbita dalla prima violazione.
- Ai fini della liquidazione delle spese in cassazione, la sopravvenienza dell'orientamento giurisprudenziale applicato può giustificare la compensazione delle spese tra le parti.
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