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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12550 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la tassazione IRPEF degli arretrati di pensione privilegiata indiretta riconosciuti agli eredi di T.A., dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, deceduta nel (OMISSIS) per una malattia contratta per causa di servizio. Gli arretrati furono pagati dall’INPDAP nel 2003, con ritenuta calcolata secondo il reddito del biennio anteriore alla percezione. I contribuenti chiesero il rimborso parziale, sostenendo che per determinare l’aliquota si dovesse fare riferimento al biennio precedente l’insorgenza del diritto, e contestarono inoltre la tassazione degli assegni accessori, degli interessi e della rivalutazione monetaria. L’Agenzia impugnò le decisioni della CTR della Puglia (sentenze n. 186/2/07, depositata il 23 gennaio 2008, e n. 70/2/2010, depositata l’11 maggio 2010), deducendo, fra l’altro, l’erronea applicazione delle regole sulla tassazione separata e sulla decorrenza della tassabilità di interessi e rivalutazione. La contribuente eccepì anche il ne bis in idem e, nel primo giudizio, contestò la compensazione delle spese.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi. Quanto alla sentenza n. 186/2/07, ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia sulla pretesa apparenza della motivazione, ma ha accolto gli altri motivi: gli arretrati di pensione vanno assoggettati a tassazione separata applicando l’aliquota media del biennio anteriore all’anno in cui sono effettivamente percepiti, secondo il criterio di cassa; gli interessi sui crediti di lavoro, compresi quelli sugli arretrati pensionistici, sono tassabili al momento della percezione anche se maturati prima del 1994. Il ricorso incidentale della contribuente sulle spese è rimasto assorbito. Quanto alla sentenza n. 70/2/2010, il motivo sul ne bis in idem è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse dopo la riunione; il secondo motivo dell’Agenzia è stato accolto solo in parte, relativamente alla tassazione di interessi e rivalutazione, applicando il principio della tassabilità al momento della percezione. È rimasto coperto da giudicato il capo sull’esenzione IRPEF degli assegni accessori per il periodo anteriore al 1° gennaio 1987; è stata dichiarata inammissibile la censura dell’Agenzia sul relativo accertamento. Le sentenze impugnate sono state cassate nei limiti indicati e la causa rinviata a una diversa Sezione della CTR della Puglia, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 18, 16 e 46 (numerazione previgente; corrispondenti agli artt. 21, 17 e 49)

    Atteso il chiaro tenore testuale della normativa di riferimento, non appare revocabile in dubbio che in ordine agli arretrati di pensione, oggetto di controversia, vada applicata l'aliquota secondo il "principio di cassa" (ovvero la media del reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti).

    Gli arretrati di pensione soggetti a tassazione separata sono tassati applicando l’aliquota media del reddito complessivo netto del biennio precedente l’anno della percezione, non quello in cui è sorto il diritto. Le pensioni privilegiate ordinarie restano imponibili, in quanto non comprese nelle esenzioni richiamate dalla Corte.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34

    Per costante giurisprudenza di questa Corte, le pensioni privilegiate ordinarie (quale quella oggetto di contenzioso) non possono considerarsi esenti da imposizione fiscale diretta, in quanto non comprese tra i redditi indicati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34.

    L’esenzione prevista per le categorie indicate dalla norma non si estende alle pensioni privilegiate ordinarie; la loro natura reddituale non viene meno per l’eventuale componente risarcitoria.

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 1, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6

    Ne consegue che anche in ipotesi di interessi maturati prima del 1994 ma percepiti dopo tale data, la lettera della legge non consente di distinguere tra le cause del ritardo, trattandosi in ogni caso di un credito di lavoro dipendente, ed, in quanto tale, tassabile alla pari di qualsiasi erogazione economica effettuata dal datore di lavoro e avente titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro.

    Gli interessi moratori e quelli per dilazione relativi a crediti di lavoro sono redditi della stessa categoria del credito da cui derivano. Per stabilire l’applicabilità temporale della tassazione rileva il momento della percezione: sono quindi imponibili anche gli interessi maturati prima del 1994 se riscossi dopo l’entrata in vigore della disciplina.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3

    La regola di irretroattività non determina l’aliquota applicabile agli arretrati nella controversia: qui non si applica retroattivamente una nuova aliquota, ma si applica il criterio temporale stabilito dalla norma per il reddito percepito.

  • Codice di procedura civile, artt. 274, 39, 92, 112, 132, 360 e 378

    La Corte ha riunito i ricorsi connessi; ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, la censura sul ne bis in idem dopo la riunione; ha ritenuto assorbita la censura sulle spese e ha cassato con rinvio per il riesame della controversia e la regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Per gli arretrati soggetti a tassazione separata, l’aliquota si individua in base al biennio precedente l’anno in cui le somme sono effettivamente percepite, salvo che la legge preveda espressamente una diversa regola.
  • Il ritardo nel riconoscimento o nel pagamento di un trattamento pensionistico non consente, da solo, di sostituire il criterio di cassa previsto dalla legge con il biennio anteriore all’insorgenza del diritto; l’eventuale danno da ritardo può richiedere una tutela distinta, se ne ricorrono i presupposti.
  • Gli interessi relativi a crediti di lavoro seguono la categoria reddituale del credito e, per la decorrenza della tassazione, rileva la data di percezione, anche quando gli interessi siano maturati in precedenza.
  • Un capo della decisione non impugnato e non devoluto al giudice d’appello può passare in giudicato e non essere più riesaminato nelle successive fasi del giudizio.
  • La riunione di procedimenti connessi può far venir meno l’interesse a una specifica censura processuale, quando il suo esame non possa più procurare un’utilità concreta.

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