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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27047/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di un de cuius che, con testamento olografo, aveva istituito erede universale una figlia e disposto legati e regole sui debiti, mentre i due figli maschi contestavano che alcune attribuzioni ricevute in vita fossero donazioni solo apparenti o parzialmente tali, sostenendo che si trattasse di negozi misti a donazione, con corrispettivi effettivamente versati e quindi di minore valore rispetto a quello apparente ai fini della legittima. Nel successivo sviluppo processuale la quota ereditaria della figlia era stata ceduta a una società, che diveniva ricorrente. In cassazione la società ricorrente censurava la sentenza di rinvio che aveva qualificato come prove della simulazione le dichiarazioni contenute in un testamento-lettera del de cuius e le quietanze relative alla donazione del 1994, sostenendo: 1) che il testamento non potesse valere come controdichiarazione perché non consegnato alle controparti; 2) che, trattandosi di negozi solenne/dissimulatI, anche la controdichiarazione dovesse rispettare la forma dell’atto pubblico; 3) che il giudice di merito avesse attribuito valore di prova piena a quella dichiarazione senza adeguato riscontro; 4) che l’accertamento del carattere parzialmente oneroso della donazione del 1994 fosse privo di prova circa an e quantum dei pagamenti e fondato su un’interpretazione errata degli atti. I resistenti proponevano ricorso incidentale, sostenendo che il giudice di rinvio avesse omesso di decidere conseguentemente sulla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, una volta accertata la simulazione parziale delle donazioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla valenza probatoria del testamento come controdichiarazione e alla necessità che la controdichiarazione rivestisse la forma solenne della donazione; ha dichiarato inammissibile il motivo che contestava la valutazione probatoria del testamento-lettera come generica rivalutazione del merito; ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulla donazione del 1994 perché diretto contro apprezzamenti di fatto e privo di specificità. Ha invece accolto il ricorso incidentale dei due fratelli, rilevando che, una volta accertata la simulazione parziale delle donazioni e caducata la precedente sentenza sulla riduzione per effetto della cassazione intervenuta nel giudizio precedente, la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, verificando se residuasse una lesione della quota di legittima. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per il riesame della domanda di riduzione e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1415 c.c.

    La simulazione non è opponibile al terzo di buona fede che abbia acquistato diritti dal titolare apparente; nel caso concreto però la controparte non poteva essere qualificata terzo in relazione alla domanda di simulazione proposta nei suoi confronti come successore di una parte del negozio simulato.

  • art. 1416 c.c.

    Richiamato per il regime dell'azione di simulazione e dei soggetti che possono farla valere.

  • art. 1417 c.c.

    Le agevolazioni probatorie per la simulazione dipendono dalla qualità di parte o di terzo; il giudice di rinvio deve verificare se agli attori spettino le agevolazioni correlate alla qualità di terzi.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato in tema di valore probatorio della dichiarazione resa dal de cuius nel testamento, qualificata come controdichiarazione.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esigenza di forma dell'atto dissimulato; la Corte esclude che la controdichiarazione debba rivestire la stessa forma solenne dell'atto simulato.

  • art. 737 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla revoca della dispensa da collazione, poi dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla revoca della dispensa da collazione.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla revoca della dispensa da collazione.

  • art. 748 c.c.

    Richiamato nel motivo sui miglioramenti e sulle spese sugli immobili donati.

  • art. 1592 c.c.

    Richiamato nel motivo sui miglioramenti e sulle spese sugli immobili donati.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non si configura per la mera diversa valutazione delle prove, ma solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla con prudente apprezzamento quando la legge impone diverso regime.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione riguarda l'errata ripartizione dell'onere della prova, non la semplice contestazione del convincimento del giudice sulle risultanze istruttorie.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. sul medesimo punto di fatto.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, poi ritenuta prescritta.

  • art. 564 c.c.

    Richiamato per il calcolo del valore della donazione da imputare ex se ai fini della riduzione.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    La cassazione della sentenza presupposta travolge automaticamente le statuizioni dipendenti della sentenza successiva.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per sostenere che il giudice di rinvio dovesse uniformarsi agli effetti del precedente annullamento.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve pronunciarsi su tutte le domande ancora devolute, compresa quella di riduzione.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo, anche tramite la difesa nel merito della parte resistente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso principale.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La controdichiarazione, ai fini della prova della simulazione, è un atto ricognitivo o di accertamento che può provenire anche da una sola parte del rapporto simulatorio, purché sia quella che riconosce la simulazione contro il proprio interesse; non è necessario che sia coeva all'atto simulato.
  • La materiale consegna della controdichiarazione alle controparti non costituisce requisito essenziale di validità o efficacia del documento, potendo la prova emergere anche da modalità alternative di acquisizione che ne consentano la conoscenza processuale, come la successiva pubblicazione di un testamento indirizzato ai successibili.
  • Nella simulazione, il requisito della forma ad substantiam riguarda l'atto apparente e garantisce, quando occorra, anche il rispetto della forma dell'atto dissimulato; non è invece necessario che la controdichiarazione assuma la stessa forma solenne del negozio che si assume simulato.
  • La prova della simulazione tra le parti resta soggetta alla disciplina dell'art. 1417 c.c. e, quando la parte che agisce sia parte del negozio, il giudice può fondare l'accertamento su controdichiarazioni scritte, ma non su una rivalutazione generica del materiale probatorio in sede di legittimità.
  • In cassazione non è consentito denunciare violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c. quando la doglianza si risolve nella mera contestazione del giudizio di merito sulle prove o nella richiesta di una nuova valutazione del loro peso convincente.
  • Una pronuncia di cassazione che travolge la sentenza presupposta determina automaticamente la caducazione delle statuizioni dipendenti della successiva sentenza di merito, con conseguente dovere del giudice di rinvio di riesaminare anche le domande che da quella dipendono.
  • L'accertamento della simulazione di liberalità o negozi misti a donazione può incidere sulla ricostruzione del donatum e sulla verifica della eventuale lesione di legittima, imponendo al giudice di rinvio di pronunciarsi anche sulla domanda di riduzione quando essa sia ancora devoluta al suo esame.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoTutela dei legittimariDonazioniDivisione ereditariaImpugnazioniProve
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneOnere della provaGiudicatoNullità

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