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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06613/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino marocchino impugnava davanti al Giudice di pace un decreto prefettizio di espulsione, poi seguito da un provvedimento questorile di trattenimento, entrambi adottati nel 2022. Il decreto di espulsione era motivato dal fatto che lo straniero si era trattenuto nel territorio nazionale in violazione dell'art. 1, comma 3, della L. 68/2007, richiamato dall'art. 13, comma 2, lett. b), T.U. immigrazione, e dalla sussistenza di precedenti penali, di mancanza di passaporto e di titolo di soggiorno, oltre che di un rischio di fuga. Il ricorrente sosteneva in cassazione che la fattispecie espulsiva fosse stata in realtà fondata sulla mancata dichiarazione di presenza prevista dalla L. 68/2007 al momento dell'ingresso in Italia, ingresso che risaliva però al 1985, quando tale obbligo non esisteva ancora; denunciava quindi la violazione del principio di irretroattività della legge e degli artt. 10 Cost., 13 d.lgs. 286/1998 e 1 L. 68/2007. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura: ha interpretato il provvedimento espulsivo come fondato non sul solo omesso adempimento della dichiarazione di presenza, ma sulla permanenza irregolare protratta nel tempo, priva di permesso di soggiorno e di documenti validi, con ulteriori elementi di pericolosità sociale. Il richiamo alla L. 68/2007 è stato letto come componente descrittiva dei fatti contestati, non come esclusivo fondamento dell'espulsione. Il ricorso è stato quindi respinto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione, ritenendo infondata la doglianza di violazione del principio di irretroattività. Ha osservato che il provvedimento di espulsione non puniva l'ingresso risalente al 1985 sulla base di una norma sopravvenuta, ma contestava la permanenza irregolare attuale e continuativa nel territorio dello Stato, priva di titolo di soggiorno e di documentazione per l'espatrio, con indicazioni anche di pericolosità sociale. Il precedente invocato dal ricorrente è stato ritenuto non pertinente perché riferito a una fattispecie in cui l'espulsione era stata effettivamente ancorata solo alla mancata dichiarazione di presenza ex L. 68/2007. Nessuna statuizione sulle spese è riportata nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato per sostenere il principio di irretroattività della legge.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sull'immigrazione come parametro della censura.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    La Corte lo considera base della fattispecie espulsiva per trattenimento irregolare nel territorio nazionale, non per il solo mancato adempimento successivo alla L. 68/2007.

  • art. 1 L. 68/2007

    È norma che introduce per soggiorni brevi l'obbligo di dichiarazione di presenza e sanziona l'inosservanza con l'espulsione; nel caso concreto il suo richiamo non esaurisce la ragione del provvedimento, che è letto come riferito alla permanenza irregolare.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dalla giurisprudenza precedente citata per il principio secondo cui, prima della L. 68/2007, il soggiorno breve non esonerava dalla richiesta del permesso di soggiorno.

Massime di principio

  • L'interpretazione del provvedimento amministrativo deve partire dalla descrizione concreta dei fatti contestati e non dal mero richiamo formale delle norme indicate nel decreto.
  • Il principio di irretroattività impedisce di sanzionare un comportamento esaurito prima dell'entrata in vigore della norma, ma non impedisce di applicare la disciplina sopravvenuta a una situazione di irregolarità permanente che perdura nel tempo.
  • L'obbligo di dichiarazione di presenza introdotto dalla L. 68/2007 rileva per i soggiorni di breve durata; non è decisivo, da solo, quando l'espulsione sia fondata su una permanente mancanza di titolo di soggiorno e su ulteriori indici di irregolarità.
  • Un precedente giurisprudenziale favorevole al ricorrente è invocabile solo se la fattispecie concreta è sovrapponibile; se nel caso deciso il provvedimento si fonda su un complesso di elementi di irregolarità e non sul solo omesso adempimento della dichiarazione di presenza, il precedente non è applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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