Cassazione Civile, Ordinanza n. 32700/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni d'imposta 2000, 2001 e 2002 nei confronti di una società non residente, che gestiva immobili destinati a uso vacanze in Italia. La CTP aveva accolto i ricorsi della società ritenendo non provata la natura turistico-alberghiera dell'attività, qualificata invece come mera locazione di immobili turistici, in assenza di servizi accessori di carattere personale. La CTR aveva confermato tale impostazione, respingendo l'appello dell'Ufficio e assorbendo l'appello incidentale della società. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 10, comma 1, n. 8), e 16, comma 2, tabella A, parte III, n. 120, d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la natura turistico-alberghiera nonostante le risultanze probatorie indicassero servizi ulteriori rispetto alla mera locazione, come pulizia degli appartamenti e fornitura della biancheria; 2) violazione dell'art. 55 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente addossato all'Ufficio la prova certa della prestazione di servizi turistico-alberghieri, invertendo l'onere probatorio nell'ambito dell'accertamento induttivo. La società resistette e propose ricorso incidentale, poi rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i due motivi del ricorso principale e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto; ha comunque escluso la violazione di legge perché il giudice di merito aveva accertato in fatto, con motivazione congrua e non sindacabile in cassazione, che mancavano servizi supplementari idonei a qualificare l'attività come turistico-alberghiera. In particolare, pulizia e cambio biancheria risultavano effettuati solo al cambio degli inquilini e non in corso di soggiorno, sicché erano servizi strumentali alla mera messa a disposizione di un immobile pulito per il successivo uso turnario. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza sulla distinzione tra locazione immobiliare e attività alberghiera/affittacamere, ma ha escluso che tali principi fossero utili al caso concreto, proprio perché il fatto accertato non integrava servizi personali ripetuti e continui. Conseguentemente è stato assorbito il ricorso incidentale condizionato della società e le spese sono state regolate secondo la soccombenza dell'Ufficio.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 8), d.P.R. 633/1972
La norma è richiamata per la distinzione tra locazione immobiliare esente e prestazioni rese in ambito alberghiero, che non rientrano nella mera locazione quando vi siano servizi personali ulteriori.
art. 16, comma 2, tabella A, parte III, n. 120, d.P.R. 633/1972
È richiamato come disposizione applicabile all'aliquota agevolata sulle prestazioni rese ai clienti alloggiati in aziende alberghiere; per beneficiarne occorrono l'alloggio del cliente e la resa dei servizi nell'ambito di una struttura alberghiera.
È invocato in relazione all'accertamento induttivo, ma la Corte non accoglie la censura dell'Ufficio sull'assetto dell'onere probatorio.
La Corte esclude che il giudice di merito abbia invertito l'onere della prova; l'Amministrazione non ha dimostrato che l'attività fosse turistico-alberghiera secondo i criteri giurisprudenziali richiamati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi per violazione di legge dedotti in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte precisa che la preclusione da doppia conforme riguarda il vizio di omesso esame del fatto decisivo, non la denuncia di violazione di legge.
Massime di principio
- In materia IVA, l'aliquota o il regime proprio delle prestazioni alberghiere presuppongono non solo l'alloggio del cliente, ma anche la prestazione di servizi personali ulteriori rispetto alla mera messa a disposizione dell'immobile, quali pulizia e cambio della biancheria svolti durante il soggiorno in favore del medesimo cliente.
- La distinzione tra locazione immobiliare e attività turistico-alberghiera è questione di fatto rimessa al giudice di merito quando sia sorretta da motivazione congrua e completa; in cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio sotto le spoglie della violazione di legge.
- Non vi è erronea inversione dell'onere della prova se il giudice di merito, sulla base delle prove acquisite, ritiene non dimostrata dall'Ufficio la sussistenza dei presupposti per qualificare l'attività come alberghiera o per applicare il regime IVA invocato.
- Servizi resi solo al cambio dell'inquilino, finalizzati a rendere l'immobile nuovamente idoneo al successivo utilizzo, sono strumentali alla locazione e non integrano di per sé servizi personali tipici dell'attività alberghiera.
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