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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35134/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per occupazione arbitraria di terreno comunale e per abusi edilizi (artt. 633-639-bis c.p. e art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001). La difesa ha proposto tre motivi: 1) censura del rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (contestando la valutazione dei precedenti penali e l'ostatività all'ammissione); 2) invocazione dello stato di necessità/causa di giustificazione per la recinzione del lotto, sostenendo che l'opera era necessaria a tutela della salute della ricorrente e dei suoi figli a causa della presenza di rifiuti; 3) eccezione di prescrizione/contestazione della temporalità degli abusi (sostenendo che le opere erano state realizzate già anni prima, circa 2012, e non nel 2020).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivazioni principali: 1) il primo motivo (messa alla prova) è inammissibile per mera reiterazione dell'atto d'appello e per difetto di specificità; inoltre i giudici di merito hanno legittimamente rilevato l'omessa produzione del programma di trattamento richiesto dall'art. 464-bis c.p.p., requisito di ammissibilità, e hanno valutato i precedenti e la personalità della ricorrente ai fini della prognosi negativa richiesta dall'art. 464-quater c.p.p.; 2) il motivo basato sullo stato di necessità è manifestamente infondato: i fatti accertati dimostrano la realizzazione di opere durevoli (muro, cancello, tre manufatti) non compatibili con una misura temporanea adottata solo in attesa della bonifica, e manca prova del pericolo attuale, della necessità e inevitabilità della condotta; 3) la doglianza sulla prescrizione è inammissibile perché introduce questioni di fatto già esaminate e motivate dalla sentenza impugnata; inoltre i reati contestati sono stati correttamente qualificati (art. 633 c.p. reato istantaneo con effetti permanenti e gli abusi edilizi reato permanente fino a cessazione dei lavori o alla sentenza) e l'occupazione risultava ancora in atto al sopralluogo del 26/05/2020, quindi non si è verificata prescrizione. Conseguentemente il giudizio di merito è stato ritenuto congruamente motivato e non censurabile in cassazione.

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 633

    Il reato di invasione/occupazione è considerato un reato istantaneo con effetti permanenti: si consuma all'inizio dell'occupazione e, se perdura, la situazione antigiuridica permane fino all'allontanamento o alla condanna; rileva ai fini della non prescrizione.

  • Codice Penale, artt. 639-bis

    Norme richiamate nella contestazione relativa ad altri reati connessi; richiamate nel capo di imputazione ma la sentenza si sofferma principalmente sull'art. 633 e sugli abusi edilizi.

  • D.P.R. n. 380/2001, art. 44 lett. b)

    Disciplina le violazioni edilizie e l'abusivismo: la realizzazione di manufatti senza permesso integra reato edilizio; il carattere permanente dell'abuso è rilevante ai fini della consumazione e della prescrizione.

  • Codice di Procedura Penale, art. 464-bis

    Regola la sospensione del procedimento con messa alla prova; l'omessa allegazione del programma di trattamento (quarto comma) è un requisito di ammissibilità dell'istanza e può legittimamente motivare il rigetto.

  • Codice di Procedura Penale, art. 464-quater

    Stabilisce i criteri per la valutazione della prognosi di efficacia del trattamento; i giudici devono considerare i parametri dell'art. 133 c.p. per decidere sull'ammissione alla messa alla prova.

  • Codice Penale, art. 133

    Fornisce i parametri per la valutazione della personalità e del grado di pericolosità sociale dell'imputato, richiamati per la valutazione della prognosi favorevole o negativa ai fini dell'ammissione agli istituti alternativi.

  • Codice Penale, art. 131-bis

    Norma sulla particolare tenuità del fatto che può comportare proscioglimento; la presenza di un proscioglimento per tenuità non è di per sé ostativa all'ammissione alla messa alla prova ma va considerata nel quadro complessivo della personalità e dei precedenti.

  • Codice Penale, art. 54

    Regola le cause di giustificazione (es. stato di necessità). La Corte ha ritenuto che i requisiti dello stato di necessità (pericolo attuale, necessità e inevitabilità della condotta, esclusione di alternativa meno lesiva) non fossero dimostrati.

  • Codice di Procedura Penale, art. 344-bis

    Norma che disciplina l'improcedibilità; richiamata dalla Corte per spiegare che i termini per l'improcedibilità non erano maturati alla data dei giudizi di merito.

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Consente alla Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato.

Massime di principio

  • La richiesta di messa alla prova è ammissibile solo se completa: l'omessa produzione del programma di trattamento o la mancata richiesta della sua elaborazione configurano un vizio di ammissibilità che può legittimare il rigetto preliminare dell'istanza.
  • Un precedente penale non è automaticamente ostativo all'ammissione a misure alternative, ma costituisce un elemento da valutare insieme ad altri aspetti della personalità e del disvalore del fatto; la prognosi negativa deve essere motivata alla luce dei parametri dell'art. 133 c.p.
  • Lo stato di necessità o altre cause di giustificazione richiedono prova concreta dell'esistenza di un pericolo attuale, della necessità e inevitabilità dell'azione e dell'assenza di alternative meno lesive; la mera situazione di degrado/abbandono non basta a giustificare l'occupazione e la realizzazione di opere permanenti.
  • L'occupazione arbitraria di un bene altrui (art. 633 c.p.) è reato istantaneo con effetti permanenti: si considera consumato all'inizio dell'occupazione e perdura fintanto che l'occupazione non cessi; ciò rileva anche ai fini dei termini di prescrizione.
  • Gli abusi edilizi sono reati di durata: la consumazione si verifica con la cessazione dei lavori o, se i lavori proseguono, con la sentenza di primo grado; pertanto il calcolo della prescrizione dipende da circostanze di fatto sulla prosecuzione o cessazione delle opere.
  • In Cassazione le censure di mero fatto o la riproposizione non specificata delle ragioni già dedotte in sede d'appello sono spesso ritenute inammissibili per mancata specificità; questioni fattuali devono essere adeguatamente scandite e criticate per essere esaminate.

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