Cassazione Civile, Ordinanza n. 29046/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Un utente ha proposto azione di accertamento negativo del credito relativo a consumi di energia elettrica fatturati per un periodo nel quale il contatore dell'utenza risultava manomesso. Il gestore ha reagito chiedendo in via riconvenzionale il pagamento dell'importo richiesto, sostenendo che i consumi erano stati correttamente ricostruiti sulla base dei criteri previsti dalla regolazione di settore dopo la verifica del misuratore. In primo grado la domanda dell'utente è stata accolta, ritenendosi che la manomissione non consentisse di stabilire quando fosse iniziata e quindi di quantificare con precisione i consumi effettivi. In appello la decisione è stata riformata: la corte territoriale ha affermato che, una volta accertata la manomissione del contatore, spettava all'utente dimostrare sia l'effettività di consumi diversi da quelli richiesti dal somministrante sia la non imputabilità a lui della manomissione, ritenendo inoltre corretta la ricostruzione dei consumi operata dal distributore. Nel ricorso per cassazione l'utente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1559 ss., 1218 e 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare la corretta verifica e ricostruzione dei consumi gravasse sulle società e non su di lui, anche perché il contatore era collocato all'esterno dell'abitazione; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la corte considerato le bollette prodotte, che a suo dire avrebbero mostrato consumi incompatibili con quelli addebitati e avrebbero imposto una diversa ricostruzione. Ha inoltre contestato, nel primo motivo, la declaratoria di tardività della costituzione dell'appellato e quindi l'inammissibilità dell'appello incidentale, invocando il termine di dieci giorni dell'art. 702-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova in modo erroneo: aveva applicato il principio consolidato secondo cui, nei contratti di somministrazione di energia elettrica, il gestore deve provare il funzionamento del contatore, ma, una volta accertata la manomissione e contestati i consumi, l'utente deve dimostrare che l'eccessività dei consumi dipende da fattori esterni al suo controllo e che ha adottato idonee cautele per impedire intrusioni di terzi. La collocazione esterna del contatore non è stata considerata decisiva a favore dell'utente, ma al contrario idonea a richiedere maggiori cautele. È stato inoltre respinto il profilo relativo all'art. 702-bis c.p.c., poiché l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del rito sommario deve essere proposta con citazione e non con rito sommario in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione; la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente. Conseguentemente, sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, anche le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamati come disciplina del contratto di somministrazione; la Corte li utilizza nel quadro dei principi sull'accertamento dei consumi e sulla ripartizione degli oneri probatori.
Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato; la Corte non ravvisa una cattiva applicazione dell'assetto di responsabilità contrattuale.
La violazione del criterio di riparto dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sostanziali; non quando si contesti la valutazione delle prove.
L'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del rito sommario va proposta con citazione ordinaria; non è consentito utilizzare il rito sommario come forma alternativa in appello.
Richiamato in relazione all'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario.
Riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la valutazione delle singole prove o di riproporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 116 c.p.c.; la Corte lo considera nel quadro di una critica inammissibile alla valutazione delle prove.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 115 c.p.c.; non emerge una sua violazione autonoma, poiché il motivo mira a rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio.
La Corte richiama la possibilità di fare riferimento alla motivazione di precedenti decisioni per convalidare il ragionamento probatorio seguito.
Richiamato nella motivazione di precedenti precedenti citati dalla Corte per legittimare la ricostruzione presuntiva dei consumi sulla base del normale fabbisogno dell'utente.
Applicato per la condanna del ricorrente a somma ulteriore per responsabilità aggravata.
Applicato con condanna a favore della Cassa delle ammende, in ragione della soccombenza e dei presupposti ravvisati dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- In tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore costituisce una presunzione semplice di veridicità: il gestore deve provare la regolare funzionalità del misuratore, ma, se la manomissione è accertata, l'utente che contesti i consumi deve provare che l'eccesso dipende da fattori esterni al suo controllo e che ha adottato le cautele idonee a impedire intrusioni di terzi.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non è configurabile se la censura riguarda, in realtà, la valutazione del materiale probatorio compiuta nel merito.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova ponderazione delle prove o per contestare la sufficienza della motivazione, salvo che questa sia del tutto mancante, apparente o incomprensibile.
- La collocazione del contatore in un'area esterna alla sfera di immediato controllo dell'utente non esonera quest'ultimo dalle cautele necessarie, potendo anzi giustificare un livello di vigilanza più elevato rispetto al rischio di manomissioni da parte di terzi.
- L'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione deve essere proposta con il rito ordinario; non è consentito trasformare il gravame in un'applicazione del rito sommario in appello.
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