Cassazione Civile, Ordinanza n. 08018/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria promossa da un istituto di credito per ottenere l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, con cui due coniugi avevano vincolato beni di proprietà esclusiva di uno di essi e beni comuni, in presenza di crediti bancari derivanti da scoperti di conto corrente e garanzie fideiussorie. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo anteriori i crediti rispetto all'atto dispositivo e sussistenti eventus damni e scientia damni; in appello i coniugi avevano dedotto, tra l'altro, difetto di legittimazione di una banca cessionaria/interveniente, inesistenza o non definitività dei crediti al momento della costituzione del fondo, insussistenza del pregiudizio, mancata CTU sulla solvibilità della società debitrice principale e nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 111 c.p.c., sostenendo che la cessionaria del credito sarebbe dovuta subentrare nel processo perché il giudizio era ancora pendente al momento della cessione; (2) violazione dell'art. 2901 c.c., lamentando che non fosse configurabile l'eventus damni perché i crediti bancari non erano definitivi e denunciando un asserito abuso del processo per il frazionamento della tutela tra insinuazione al passivo della società debitrice e revocatoria nei confronti dei fideiussori; (3) violazione della normativa antitrust, contestando il rigetto della domanda di nullità delle fideiussioni predisposte su schema ABI già ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 111 c.p.c. si applica solo se la successione a titolo particolare nel diritto controverso avviene nel corso del processo, mentre nel caso concreto la cessione del ramo d'azienda era anteriore all'inizio del giudizio revocatorio. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che le doglianze sull'eventus damni miravano a un riesame del merito e che non vi era abuso del processo, poiché l'insinuazione al passivo verso la società debitrice e l'azione revocatoria verso il fideiussore riguardano posizioni autonome e distinte, senza rischio di giudicati incompatibili. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che la nullità antitrust delle clausole ABI non travolge l'intera fideiussione, ma resta circoscritta alle sole clausole nulle, salvo prova che il contratto non sarebbe stato concluso senza di esse; prova che i ricorrenti non avevano offerto. Al rigetto è seguita la condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La successione a titolo particolare nel diritto controverso presuppone che il trasferimento del diritto avvenga nel corso del processo, dopo la sua pendenza; se il trasferimento è anteriore all'introduzione del giudizio, la norma non si applica.
L'azione revocatoria è esaminata in relazione ai presupposti del pregiudizio alle ragioni creditorie e della consapevolezza del pregiudizio; le censure che mirano a rimettere in discussione tali presupposti fattuali sono inammissibili in cassazione.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte ribadisce che le censure non possono tradursi in un nuovo giudizio di merito sui fatti accertati.
art. 2, co. 2 lett. a) L. n. 287 del 1990
La violazione antitrust delle clausole conformi allo schema ABI comporta nullità limitata alle sole clausole anticoncorrenziali, non dell'intero contratto di fideiussione, salvo prova contraria della volontà negoziale delle parti.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È la norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato in dispositivo.
È menzionato in fatto quale base dell'intervento volontario del cessionario del credito nel giudizio di merito.
Massime di principio
- L'art. 111 c.p.c. sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso opera solo se il trasferimento del diritto interviene dopo la pendenza del processo; una cessione anteriore all'introduzione della causa rende inapplicabile la disciplina successoria processuale.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza sui presupposti dell'azione revocatoria in una richiesta di nuovo esame del merito, quando la censura attinge accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito.
- Non configura abuso del processo la scelta del creditore di agire separatamente verso il debitore principale e verso il fideiussore, né la contemporanea insinuazione al passivo della società e l'azione revocatoria contro il garante, poiché si tratta di rimedi autonomi e non di duplicazione indebita della medesima tutela.
- La nullità derivante dall'intesa anticoncorrenziale su clausole fideiussorie standard non travolge automaticamente l'intero contratto, ma resta circoscritta alle sole clausole colpite, salvo che sia dimostrato che le parti non avrebbero concluso la fideiussione in assenza di esse.
- L'onere di dimostrare l'estensione della nullità all'intero contratto grava sulla parte che la invoca.
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