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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19401/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di una società debitrice principale e dei fideiussori solidali. In primo grado l'opposizione dei garanti è stata accolta solo in parte: il decreto è stato revocato e i fideiussori sono stati condannati al pagamento di somme nei limiti delle rispettive garanzie. In appello uno dei fideiussori ha dedotto: 1) la nullità della fideiussione perché conforme allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005; 2) la decadenza della banca ex art. 1957 c.c.; 3) l'estinzione o inefficacia della garanzia per recesso comunicato dal fideiussore e per la successiva stipulazione di nuove fideiussioni in sostituzione. La corte d'appello ha respinto le censure ritenendo tardiva e inammissibile la produzione documentale necessaria a sostenere la nullità, insussistente la vessatorietà della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. e irrilevante il recesso ai fini dell'estinzione dell'obbligazione di garanzia, che si era comunque cristallizzata al saldo esistente al momento dell'efficacia del recesso. In cassazione il fideiussore ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 345 c.p.c. per non avere la corte rilevato la nullità pur trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, e violazione degli artt. 1957, 1341 e 1342 c.c. per avere la corte escluso la necessità di specifica sottoscrizione della clausola di rinuncia alla decadenza e per non aver ritenuto liberatoria la comunicazione di recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi proposti contro la medesima sentenza d'appello. Ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità limitatamente al rapporto tra l'altro fideiussore e la società cessionaria, per rinuncia agli atti accettata. Quanto al ricorso del fideiussore rimasto in causa, lo ha rigettato: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la nullità da intesa anticoncorrenziale, pur astrattamente rilevabile d'ufficio, presuppone la previa allegazione dei fatti costitutivi e non consente al giudice di compiere nuovi accertamenti fattuali in appello; inoltre la produzione in appello del provvedimento della Banca d'Italia è stata giudicata tardiva ex art. 345 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non si confrontava con le rationes decidendi della sentenza impugnata. La sentenza ha quindi confermato la condanna del fideiussore e lo ha condannato alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    consente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti salvo prova della non imputabilità della mancata produzione in primo grado

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    il rilievo officioso della nullità deve avvenire nel rispetto del contraddittorio sui fatti già allegati

  • art. 1957 c.c.

    la clausola che deroga alla decadenza non è stata ritenuta vessatoria nella specie e il recesso del fideiussore non estingue automaticamente la garanzia, che resta cristallizzata al debito esistente al momento dell'efficacia del recesso

  • art. 1341 c.c.

    la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. non è stata considerata vessatoria nel caso esaminato

  • art. 1342 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1341 c.c. sul tema della specifica approvazione delle clausole

  • art. 1419 c.c.

    la nullità parziale dei contratti di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziali colpisce solo le clausole riproduttive dell'intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990

    richiamato per l'illiceità delle intese restrittive della concorrenza

  • art. 2, comma 3, l. n. 287 del 1990

    fondamento della nullità delle clausole in contrasto con le intese vietate

  • art. 101 TFUE

    richiamato quale norma antitrust europea violata dalle clausole riproduttive dell'intesa vietata

  • art. 1941 c.c.

    la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita; nel caso del recesso la garanzia resta limitata al debito esistente al momento del recesso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La nullità di una fideiussione per conformità a uno schema anticoncorrenziale può essere rilevata d'ufficio anche nei gradi successivi, ma il giudice può compiere solo valutazioni in iure su fatti già ritualmente allegati e provati; non è consentito introdurre in appello nuovi accertamenti fattuali indispensabili alla decisione.
  • La produzione documentale in appello è soggetta al regime restrittivo dell'art. 345 c.p.c.: il documento non prodotto in primo grado è ammesso solo se la parte dimostra di non aver potuto produrlo prima per causa a sé non imputabile; non basta che il documento sia utile o decisivo.
  • Il provvedimento della Banca d'Italia in materia antitrust ha natura di atto amministrativo sanzionatorio e non di fonte normativa; non opera quindi il principio iura novit curia per supplire alla mancata produzione o allegazione del documento.
  • La nullità parziale dei contratti di fideiussione 'a valle' di intese vietate colpisce soltanto le clausole che riproducono lo schema anticoncorrenziale, salvo prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito non integra una censura specifica e determina inammissibilità.
  • Il recesso del fideiussore da una garanzia per rapporti bancari di durata non estingue retroattivamente l'obbligazione già sorta, ma la circoscrive al debito esistente al momento in cui il recesso diviene efficace, nei limiti dell'importo garantito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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