Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18608/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla concessionaria nei confronti del titolare di una ricevitoria per il pagamento di somme risultanti dai "borderò" contrattualmente previsti. L'ingiunto, proponendo opposizione, versava in giudizio una parte dell'importo dichiarandosi debitore di quella sola quota, mentre contestava il residuo. Il tribunale revocava il decreto e lo condannava al pagamento del residuo; la corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la controparte non avesse provato la conoscibilità dei borderò e quindi la loro definitività trascorsi quindici giorni; 2) violazione degli artt. 2710 e 2712 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., contestando che i borderò potessero valere come riconoscimento del debito e rilevando che essi riguardavano, secondo la sua prospettazione, solo alcune poste del rapporto e non canoni o penali; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c., censurando la ritenuta tardività delle contestazioni svolte solo con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., assumendo di aver già contestato il credito e di aver reagito a nuove allegazioni della controparte.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i borderò risultavano messi a disposizione digitalmente online e, quindi, gravava sul ricorrente l'onere di dimostrare di non aver potuto prenderne visione per ragioni dipendenti dal terminale in uso; la censura mirava in sostanza a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove, non consentito in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la mancata tempestiva contestazione dei borderò ne aveva consolidato il valore probatorio secondo il contratto, che l'opponente non aveva contestato nel merito i crediti e che, per escludere l'inclusione di poste diverse dagli incassi di gioco, sarebbe stato necessario censurare l'interpretazione del contratto; ha inoltre richiamato i limiti della deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e ha ritenuto non pertinente il richiamo agli artt. 2710 e 2712 c.c. Ha infine respinto il terzo motivo, reputando nuove le contestazioni formulate tardivamente, poiché la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. può solo modificare o precisare domande ed eccezioni già tempestivamente introdotte, circostanza che non risultava. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La mera evocazione del riparto dell'onere probatorio non consente di sindacare in cassazione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; occorre che da tale accertamento derivi effettivamente la conclusione voluta dal ricorrente.

  • art. 2710 c.c.

    Ritenuto non pertinente, poiché il contratto attribuiva autonomamente valore probatorio ai borderò elettronici trasmessi telematicamente.

  • art. 2712 c.c.

    Ritenuto non pertinente, per la stessa ragione del precedente articolo.

  • art. 113 c.p.c.

    Il richiamo è stato considerato privo di significato apprezzabile, poiché la norma vieta il giudizio secondo equità salvo eccezioni di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti soltanto la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a regola diversa; non per censurare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 1988 c.c.

    Evocato nel dibattito sui borderò come possibile riconoscimento di debito, ma la Corte ha valorizzato soprattutto la previsione contrattuale del valore probatorio dei documenti e la mancata tempestiva contestazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Le contestazioni formulate solo in appello o comunque tardivamente sono inammissibili se introducono questioni nuove non proposte tempestivamente in primo grado.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La memoria prevista dalla norma serve a modificare o precisare domande ed eccezioni già tempestivamente introdotte, non a proporne di nuove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, può sussistere l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando il contratto attribuisce valore probatorio a documenti elettronici resi disponibili telematicamente, la parte che li contesta deve allegare e provare specificamente di non averne potuto prendere visione per cause a lei non imputabili; non è sufficiente invocare in astratto il riparto dell'onere della prova.
  • In cassazione non è ammissibile trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei limiti rigorosi in cui il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito alle prove un valore giuridico diverso da quello previsto dalla legge; non è censurabile la sola preferenza accordata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre.
  • Per contestare la riferibilità di determinati addebiti a un rapporto contrattuale non basta negare in modo generico il credito: occorre censurare tempestivamente l'interpretazione del contratto e formulare le contestazioni nel primo momento processuale utile.
  • La memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. non può essere usata per introdurre eccezioni o contestazioni nuove, ma soltanto per precisare o modificare quelle già tempestivamente dedotte.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.