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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38102/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (servizio postale)

La controversia

La controversia nasce dall'illegittimo incasso di un assegno bancario di traenza munito di clausola di intrasferibilità, spedito al beneficiario tramite posta ordinaria e poi sottratto durante la trasmissione. Il giudice di merito aveva condannato la società postale al pagamento di Euro 36.000, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria, ritenendo che la spedizione per posta ordinaria non escludesse la responsabilità della banca/poste negoziatrice e che quest'ultima rispondesse in via oggettiva per il pagamento a soggetto non legittimato. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 1227 c.c. e della disciplina postale, per mancato riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, che avrebbe scelto la posta ordinaria anziché una modalità più sicura; 2) violazione degli artt. 1176 e 1992 c.c. e dell'art. 43 r.d. n. 1736 del 1933, oltre omesso esame di fatto decisivo, sostenendosi che non vi fossero contraffazioni evidenti sul titolo o sui documenti di identità e che non potesse affermarsi una responsabilità oggettiva della negoziatrice senza verifica della colpa; 3) violazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. per difetto di prova del maggior danno da svalutazione, nonostante la sua liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la controversia verificando, da un lato, l'eventuale colpa della negoziatrice nel pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato e, dall'altro, il concorso di colpa del danneggiato per la scelta della spedizione in posta ordinaria. Alla corte di rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    La scelta di spedire un assegno per posta ordinaria può integrare un comportamento colposo del danneggiato rilevante ai fini del concorso di colpa e della riduzione del risarcimento.

  • art. 83 d.P.R. n. 156 del 1973

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina del servizio postale e alle cautele previste per modalità di spedizione diverse dalla posta ordinaria.

  • d.m. 26 febbraio 2004, Carta della qualità del servizio pubblico postale

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che la posta ordinaria espone a un rischio maggiore rispetto a forme di spedizione tracciabili o assicurate.

  • art. 1176 c.c.

    La banca negoziatrice deve adempiere con la diligenza professionale qualificata richiesta al banchiere nell'identificazione del presentatore del titolo.

  • art. 1992 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di legittimazione all'incasso del titolo di credito.

  • art. 43 r.d. n. 1736 del 1933

    La banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno per pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo beneficiario può liberarsi provando che l'inadempimento non le è imputabile, avendo agito con la diligenza richiesta.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato per contestare la liquidazione del maggior danno da svalutazione monetaria in mancanza di prova specifica.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Richiamati come criteri generali della causalità civile, applicati per valutare se la scelta della spedizione ordinaria abbia avuto efficacia causale nell'evento dannoso.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicati come parametri di deduzione dei vizi di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo nel terzo motivo.

Massime di principio

  • La spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, se il titolo viene sottratto e riscosso da un soggetto non legittimato, può costituire condotta colposa del mittente idonea a integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., perché espone volontariamente a un rischio maggiore rispetto a modalità di invio più sicure e tracciabili.
  • Nel giudizio di responsabilità per pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, non è configurabile una responsabilità oggettiva della banca negoziatrice: occorre verificare in concreto se l'errore nell'identificazione del presentatore sia imputabile alla banca oppure se questa abbia assolto l'obbligazione con la diligenza professionale richiesta.
  • Ai fini dell'accertamento del nesso causale e del concorso di colpa, rileva la scelta del mittente delle modalità di trasmissione del titolo, quando tale scelta abbia reso possibile o favorito la sottrazione e il successivo indebito incasso.
  • La liquidazione del maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c. richiede un adeguato supporto probatorio, se specificamente contestata.
  • In sede di rinvio, il giudice deve riesaminare con accertamento concreto sia la colpa del soggetto negoziatore sia l'eventuale colpa concorrente del danneggiato, prima di confermare la condanna al risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli di creditoInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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