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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15072/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una lavoratrice inizialmente assunta come lettrice di madrelingua straniera con contratti a termine e poi stabilizzata come collaboratrice esperta linguistica a tempo indeterminato. Dopo un primo contenzioso concluso con transazione/accertamento del rapporto e, successivamente, con una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto differenze retributive fino al 31 dicembre 2008 assumendo come parametro il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito, la lavoratrice ha introdotto un nuovo giudizio per ottenere lo stesso criterio anche per il periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2017, in luogo dell'assegno ad personam riconosciuto dall'università. Il ricorso per cassazione censura la sentenza d'appello che aveva negato l'ultrattività di quel giudicato: con il primo motivo si deduce violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., errata applicazione della normativa sopravvenuta e violazione di principi eurounitari e dell'art. 36 Cost.; con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e contraddittorietà nell'uso della legge di interpretazione autentica; con il terzo motivo si denuncia ultrapetizione per avere la corte territoriale valorizzato la mancata prova di mansioni superiori, tema ritenuto estraneo alla domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte relativa alla violazione del giudicato esterno. Ha affermato che il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Lecce del 2013, letto alla luce dell'ordinanza di questa Corte del 2016, precludeva il riesame della questione relativa all'applicabilità dell'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010 anche per il periodo successivo, poiché il giudice del rinvio aveva già escluso tale applicazione in modo coperto da giudicato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del giudicato e della normativa sostanziale sopravvenuta.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene invocato per denunciare nullità della sentenza per vizi processuali, tra cui violazione degli artt. 115, 112, 132, 156 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno, una volta formatosi, ha efficacia vincolante e impedisce il riesame di questioni già decise con provvedimento definitivo.

  • art. 115 c.p.c.

    È denunciata una errata ricognizione del contenuto delle prove e degli atti di causa; la Corte non accoglie espressamente questa censura perché assorbita dal motivo sul giudicato.

  • art. 112 c.p.c.

    È dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo resta assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    È invocato insieme agli artt. 156 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per asserita motivazione contraddittoria o nulla.

  • art. 156 c.p.c.

    È richiamato per la dedotta nullità della sentenza per vizi formali della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.

  • art. 36 Cost.

    È evocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa a un trattamento retributivo adeguato e conforme al parametro rivendicato.

  • art. 26, comma 3, l. n. 240 del 2010

    Norma di interpretazione autentica discussa nel giudizio; la Corte afferma che, nel caso concreto, la sua inapplicabilità era già stata esclusa nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato, sicché il giudice successivo non poteva riesaminarne gli effetti sul rapporto.

  • art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980

    È la base normativa dell'originaria assunzione come lettore di madrelingua straniera.

  • d.l. n. 2 del 2004, convertito dalla l. n. 63 del 2004

    È richiamato per il computo della retribuzione dovuta alla lavoratrice nel precedente assetto del rapporto.

  • d.l. n. 120 del 1995, convertito con modificazioni dalla l. n. 236 del 1995

    È richiamato in relazione alla disciplina del nuovo rapporto da collaboratore esperto linguistico e al trattamento economico percepito.

  • art. 4 d.l. n. 120 del 1995, convertito dalla l. n. 236 del 1995

    È menzionato nel testo della norma di interpretazione autentica come riferimento al nuovo rapporto di collaboratore esperto linguistico.

  • art. 38 d.P.R. n. 382 del 1980

    È richiamato nel ragionamento sulla disciplina dei rapporti dei lettori di madrelingua straniera.

Massime di principio

  • Nel processo civile, il giudicato esterno su un rapporto di durata vincola anche per il tempo successivo alla sua formazione, impedendo il riesame di questioni già definitivamente decise, salvo che intervenga una sopravvenienza di fatto o di diritto idonea a modificare il contenuto materiale del rapporto o il suo regolamento.
  • L'interpretazione del giudicato esterno segue i criteri dell'esegesi delle norme, non degli atti negoziali: eventuali errori interpretativi sono sindacabili in cassazione come violazione di legge.
  • Se un giudice del merito, nel processo definito con sentenza passata in giudicato, ha espressamente escluso l'applicabilità di una norma sopravvenuta a un determinato rapporto, tale esclusione non può essere rimessa in discussione in un successivo giudizio tra le stesse parti sul medesimo rapporto.
  • Quando un motivo di ricorso per cassazione è fondato sulla violazione del giudicato, gli ulteriori motivi che presuppongano la riapertura della medesima questione restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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