Cassazione Civile, Ordinanza n. 21379/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA, IRAP e sanzioni nei confronti di tre soggetti indicati quali soci della fallita P.R.P. Costruzioni s.r.l. La CTR del Lazio aveva accolto l'appello dei contribuenti e annullato l'atto, ritenendo nullo l'avviso per difetto di sottoscrizione valida: la delega di firma conferita dal capo dell'ufficio sarebbe stata insufficiente perché contenuta in un ordine di servizio privo dell'indicazione nominativa del funzionario delegato, riportando solo la qualifica professionale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la delega alla sottoscrizione potesse essere validamente conferita anche mediante ordine di servizio che individui il delegato per qualifica e non per nome. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la delega di firma ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 è una delega di firma e non di funzioni, non necessita dell'indicazione nominativa del delegato né della durata, e può risultare da ordini di servizio che consentano la verifica ex post della legittimazione del sottoscrittore. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR del Lazio nei limiti della motivazione e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché la CTR aveva erroneamente qualificato come invalida la delega di firma per mancata indicazione nominativa del funzionario, mentre la Corte ha affermato la validità della delega conferita con ordine di servizio fondato sulla qualifica del soggetto delegato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29/09/1973 n. 600
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere validamente conferita mediante delega di firma; non è necessario che l'ordine di servizio indichi nominativamente il delegato, essendo sufficiente l'individuazione della sua qualifica, idonea a consentire la verifica successiva della legittimazione alla firma.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per censurare la violazione e falsa applicazione di legge commessa dal giudice di merito.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
La disciplina della delega di funzioni non si applica alla delega di firma dell'avviso di accertamento, perché qui non vi è trasferimento di funzioni ma solo decentramento burocratico.
art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Agenzia delle entrate
Richiamato per fondare i poteri di direzione, coordinamento e controllo del dirigente, nel cui ambito si colloca la delega di firma.
art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000
Richiamato quale base organizzativa interna che consente la sottoscrizione da parte di un funzionario delegato nell'ambito della gerarchia dell'ufficio.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: l'atto resta imputabile all'organo delegante e non si trasferisce alcuna competenza esterna.
- In materia di avvisi di accertamento, la validità della delega di firma non richiede l'indicazione nominativa del funzionario delegato né una specifica durata, potendo essere conferita con ordini di servizio che individuino il legittimato alla firma per qualifica.
- Quando il contenuto della delega consente la verifica ex post della corrispondenza tra il sottoscrittore e il destinatario della delega, l'atto non è nullo per il solo fatto che la delega non rechi il nome del delegato.
- La disciplina della delega di funzioni ex art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 non si applica alla delega di firma interna agli uffici finanziari, poiché quest'ultima realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna.
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