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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10330/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su tre motivi: 1) violazione/errata applicazione dell'art. 11 della legge n. 110/1975 (nella formulazione previgente alla riforma 2012), contestando la necessità che i caratteri numerici impressi sulle armi fossero validati dal Banco Nazionale di Prova; 2) vizio di motivazione e mancata valutazione dell'errore sul fatto e della buona fede del ricorrente circa l'acquisto via internet delle pistole, con conseguente esclusione del dolo; 3) violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con particolare doglianza sulla valutazione di un precedente giudiziario ritenuto sostanzialmente estinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le due pistole straniere sequestrate erano clandestine ai sensi degli artt. 11 e 23 della legge n. 110/1975, perché mancavano i punzoni di prova di un banco riconosciuto e gli adempimenti richiesti all'importatore non erano stati eseguiti. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione normativa secondo cui l'assenza anche di un solo dei segni identificativi richiesti rende l'arma clandestina; ha rigettato la prospettazione della buona fede dell'imputato, richiamando il grado di conoscenza del ricorrente (collezionista) e le modalità di acquisto via internet; ha altresì confermato il diniego delle attenuanti generiche in considerazione della pluralità di armi clandestine e della presenza di un precedente specifico, potendo il giudice tener conto anche di reati estinti o di procedimenti non definitivi ai fini della determinazione della pena. Conseguentemente resta confermata la condanna anteriore (pena di dieci mesi di reclusione, sospesa condizionalmente) e la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 11

    disposizioni sui segni identificativi delle armi (sigla/marchio del produttore, numero di iscrizione nel catalogo nazionale, numero progressivo di matricola, contrassegno del Banco Nazionale di Prova) e regime per armi prodotte all'estero

    La Corte interpreta l'art. 11 nel senso che per ritenere un'arma regolare occorre la compresenza di tutti i segni richiesti; per le armi importate dall'estero è necessario il riscontro dei punzoni di prova di un banco riconosciuto e, in mancanza, l'obbligo dell'importatore di presentare l'arma al Banco Nazionale di Prova affinché vi siano apposti i segni necessari.

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23

    individuazione delle armi clandestine, in particolare al n. 2 del primo comma: "le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni, e delle sigle di cui al precedente articolo 11"

    La Corte legge l'art. 23 come prevedente la clandestinità quando manchi anche uno solo degli elementi indicati dall'art. 11; pertanto un'arma priva dei punzoni di prova o di altri segni richiesti è da considerarsi clandestina.

  • decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 23 comma 12-sexiesdecies (conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

    attribuzione al Banco Nazionale di Prova del compito di verifica e inserimento in database pubblico dopo la soppressione del catalogo nazionale delle armi

    Attribuisce al Banco Nazionale di Prova la funzione di verifica della qualità di arma comune da sparo e della corrispondenza alle categorie normative; la valutazione inserita nel database ha valore vincolante in negativo per il giudice.

  • codice penale, art. 62-bis

    Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo non riconoscerle alla luce della pluralità delle armi clandestine e del precedente specifico.

  • codice penale, art. 133

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha fatto riferimento a questi criteri per motivare il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo valutabili anche precedenti non definitivi ai fini della pena.

Massime di principio

  • Un'arma è considerata clandestina se manca anche uno solo dei segni identificativi prescritti dalla legge (numeri, contrassegni, sigle previsti dall'art. 11 L.110/1975); la presenza di un numero non è di per sé sufficiente a regolarizzare l'arma.
  • Per armi importate dall'estero è decisivo il riscontro dei punzoni di prova di un banco riconosciuto; in mancanza l'importatore/depositario deve presentare l'arma al Banco Nazionale di Prova affinché siano effettuati i necessari accertamenti e apposti i contrassegni.
  • La buona fede del compratore, specie se colto e con conoscenze specifiche (es. collezionista) o quando l'acquisto è effettuato via internet senza verificare la provenienza, è difficile da dimostrare e non basta l'asserita ignoranza per escludere il dolo nella detenzione di armi clandestine.
  • Il giudice può prendere in considerazione precedenti non definitivi o reati estinti nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche ai fini del quantum di pena; quindi l'esistenza di precedenti specifici può legittimamente far negare le attenuanti.
  • In situazioni simili, chi acquista armi dall'estero dovrebbe provvedere a tutta la documentazione e agli adempimenti necessari (presentazione al Banco Nazionale di Prova, richiesta di apposizione dei punzoni/contrassegni con visto della pubblica sicurezza) per evitare la configurazione del reato di detenzione di armi clandestine.

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