Cassazione Civile, Ordinanza n. 07242/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una banca aveva chiesto la condanna di una società e del suo fideiussore al pagamento di due saldi debitori derivanti da rapporti di conto corrente (anticipi all'esportazione e anticipi su fatture). Il Tribunale aveva rigettato la domanda perché la banca, pur richiamando i saldaconto ex art. 50 T.U.B., non aveva depositato tempestivamente e con le forme richieste gli estratti conto integrali indicati in citazione, né aveva dato prova del loro deposito; ciò impediva di ritenere assolto l'onere probatorio sull'esistenza e consistenza dei crediti. L'appello della banca era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. In cassazione la banca deduceva: 1) violazione degli artt. 184 c.p.c., 111 Cost. e 74 e 87 disp. att. c.p.c., sostenendo di aver effettivamente depositato in cancelleria gli estratti conto in un plico timbrato, poi smarrito, e che il giudice avrebbe dovuto disporne la ricerca o la ricostruzione; 2) violazione degli artt. 216 e ss. c.p.c. per non essersi pronunciato sull'istanza di verificazione delle scritture private disconosciute, ritenuta decisiva dalla banca perché riguardante il rapporto bancario e la fideiussione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il deposito di un plico chiuso, senza elenco dei documenti e senza comunicazione alle controparti, non equivale a deposito processuale degli estratti conto ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio; pertanto, in mancanza di prova del tempestivo deposito dei documenti rilevanti, il giudice non aveva alcun obbligo di ricercarli o ricostruirli. Ha rigettato anche il secondo motivo perché la verificazione della firma disconosciuta è doverosa solo se la scrittura privata è rilevante ai fini della decisione; nel caso concreto la prova dell'autenticità della fideiussione era irrilevante, dato che il credito azionato non era stato provato per difetto di produzione degli estratti conto integrali. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di legittimità a ciascun controricorrente ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
il richiamo ai saldaconto non vale, da solo, a sostituire la prova documentale completa del credito contestato
invocato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo del giudice di attivarsi sul materiale documentale asseritamente depositato
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della doglianza sul corretto svolgimento del processo e sulla ricerca dei documenti
artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.
il deposito utile dei documenti richiede le formalità previste, incluso l'elenco dei documenti depositati; il plico chiuso non è equipollente
la tempestività del deposito documentale va verificata rispetto alle preclusioni istruttorie
la scrittura privata non autenticata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni solo nei limiti del riconoscimento legale o della verificazione
disciplina il disconoscimento della scrittura privata
art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c.
richiamato quale ipotesi di riconoscimento legale della scrittura
l'istanza di verificazione va decisa solo se la scrittura è rilevante ai fini della lite
il giudice deve pronunciarsi sull'istanza di verificazione quando essa sia rilevante per la decisione
richiamato nel provvedimento di inammissibilità dell'appello
richiamato per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e per il successivo ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nei giudizi di pagamento fondati su rapporti bancari, l'attore che contesti specificamente l'esistenza e la consistenza del credito deve provare il proprio diritto con la produzione degli estratti conto integrali o degli equivalenti documenti richiesti; il mero richiamo a saldaconto o dichiarazioni unilaterali non basta.
- Il deposito processuale dei documenti deve risultare in modo certo e conforme alle forme previste: il deposito di un plico chiuso, senza elenco dei documenti e senza comunicazione alle controparti, non equivale alla rituale produzione documentale utile ai fini probatori.
- In assenza di prova del tempestivo deposito dei documenti rilevanti, il giudice non ha l'obbligo di ricercarli o ricostruirli d'ufficio.
- L'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta deve essere esaminata dal giudice solo se la scrittura è effettivamente rilevante per la decisione; quando la domanda principale è già priva di prova su un presupposto decisivo, la verificazione di un documento accessorio può essere legittimamente considerata irrilevante.
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