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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07242/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una banca aveva chiesto la condanna di una società e del suo fideiussore al pagamento di due saldi debitori derivanti da rapporti di conto corrente (anticipi all'esportazione e anticipi su fatture). Il Tribunale aveva rigettato la domanda perché la banca, pur richiamando i saldaconto ex art. 50 T.U.B., non aveva depositato tempestivamente e con le forme richieste gli estratti conto integrali indicati in citazione, né aveva dato prova del loro deposito; ciò impediva di ritenere assolto l'onere probatorio sull'esistenza e consistenza dei crediti. L'appello della banca era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. In cassazione la banca deduceva: 1) violazione degli artt. 184 c.p.c., 111 Cost. e 74 e 87 disp. att. c.p.c., sostenendo di aver effettivamente depositato in cancelleria gli estratti conto in un plico timbrato, poi smarrito, e che il giudice avrebbe dovuto disporne la ricerca o la ricostruzione; 2) violazione degli artt. 216 e ss. c.p.c. per non essersi pronunciato sull'istanza di verificazione delle scritture private disconosciute, ritenuta decisiva dalla banca perché riguardante il rapporto bancario e la fideiussione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il deposito di un plico chiuso, senza elenco dei documenti e senza comunicazione alle controparti, non equivale a deposito processuale degli estratti conto ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio; pertanto, in mancanza di prova del tempestivo deposito dei documenti rilevanti, il giudice non aveva alcun obbligo di ricercarli o ricostruirli. Ha rigettato anche il secondo motivo perché la verificazione della firma disconosciuta è doverosa solo se la scrittura privata è rilevante ai fini della decisione; nel caso concreto la prova dell'autenticità della fideiussione era irrilevante, dato che il credito azionato non era stato provato per difetto di produzione degli estratti conto integrali. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di legittimità a ciascun controricorrente ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 50 T.U.B.

    il richiamo ai saldaconto non vale, da solo, a sostituire la prova documentale completa del credito contestato

  • art. 184 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo del giudice di attivarsi sul materiale documentale asseritamente depositato

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della doglianza sul corretto svolgimento del processo e sulla ricerca dei documenti

  • artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.

    il deposito utile dei documenti richiede le formalità previste, incluso l'elenco dei documenti depositati; il plico chiuso non è equipollente

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    la tempestività del deposito documentale va verificata rispetto alle preclusioni istruttorie

  • art. 2702 c.c.

    la scrittura privata non autenticata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni solo nei limiti del riconoscimento legale o della verificazione

  • art. 214 c.p.c.

    disciplina il disconoscimento della scrittura privata

  • art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c.

    richiamato quale ipotesi di riconoscimento legale della scrittura

  • art. 216 c.p.c.

    l'istanza di verificazione va decisa solo se la scrittura è rilevante ai fini della lite

  • art. 220 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi sull'istanza di verificazione quando essa sia rilevante per la decisione

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato nel provvedimento di inammissibilità dell'appello

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e per il successivo ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • Nei giudizi di pagamento fondati su rapporti bancari, l'attore che contesti specificamente l'esistenza e la consistenza del credito deve provare il proprio diritto con la produzione degli estratti conto integrali o degli equivalenti documenti richiesti; il mero richiamo a saldaconto o dichiarazioni unilaterali non basta.
  • Il deposito processuale dei documenti deve risultare in modo certo e conforme alle forme previste: il deposito di un plico chiuso, senza elenco dei documenti e senza comunicazione alle controparti, non equivale alla rituale produzione documentale utile ai fini probatori.
  • In assenza di prova del tempestivo deposito dei documenti rilevanti, il giudice non ha l'obbligo di ricercarli o ricostruirli d'ufficio.
  • L'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta deve essere esaminata dal giudice solo se la scrittura è effettivamente rilevante per la decisione; quando la domanda principale è già priva di prova su un presupposto decisivo, la verificazione di un documento accessorio può essere legittimamente considerata irrilevante.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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