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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05107/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un atto di citazione con cui alcuni eredi del de cuius hanno chiesto di accertare la simulazione assoluta di una compravendita immobiliare stipulata dal loro dante causa in favore della controparte, relativamente a due immobili siti in Marcellinara, sostenendo che il trasferimento fosse solo apparente e che i beni dovessero rientrare nell’asse ereditario ai fini del calcolo della quota di legittima. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha confermato. In cassazione la convenuta soccombente ha proposto sette motivi: (1) violazione dell’art. 1417 c.c., assumendo che gli eredi del venditore dovessero subire le stesse limitazioni probatorie del de cuius, in quanto successori nei suoi rapporti; (2) violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c., per asserita carenza di legittimazione attiva degli attori e insufficienza della prova della qualità di eredi; (3) violazione degli artt. 183, 102 e 182 c.p.c., per omessa verifica della completezza del contraddittorio e della documentazione successoria; (4) ancora violazione dell’art. 1417 c.c., per avere la corte ritenuto non vincolante nei confronti degli attori la dichiarazione contenuta nel rogito circa il pagamento del prezzo; (5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver attribuito rilievo decisivo a una perizia di parte sul valore degli immobili e per aver applicato il principio di non contestazione; (6) difetto di adeguata motivazione sulla valutazione della perizia di parte; (7) violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere valorizzato il fatto che il venditore avesse continuato a vivere in uno degli immobili dopo la vendita. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati, rilevando in particolare che i legittimari che agiscono per la tutela della quota di riserva e per la riunione fittizia devono essere considerati terzi rispetto al negozio simulato e possono provare la simulazione con testimoni e presunzioni; che l’esercizio dell’azione giudiziale da parte del chiamato che si proclami erede integra accettazione tacita dell’eredità; che la dichiarazione notarile sul pagamento del prezzo non vincola il legittimario-terzo; e che la simulazione era stata desunta da una pluralità di indizi valutati unitariamente dal giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione logica e sufficiente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha confermato la decisione di merito che aveva accertato la simulazione assoluta della vendita di due immobili, con conseguente inclusione dei beni nell’asse ereditario e nel calcolo della quota di legittima degli eredi attori. Ha ritenuto inammissibili i motivi sulla prova della simulazione, sulla legittimazione/qualità di erede, sul contraddittorio, sulla rilevanza della dichiarazione di pagamento del prezzo e sulla valutazione delle prove, osservando che la ricorrente tendeva in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1417 c.c.

    Nella lite sulla simulazione promossa da legittimari a tutela della quota di riserva, gli attori sono considerati terzi rispetto al negozio simulato e non subiscono le limitazioni probatorie previste per le parti del contratto.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte non ha accolto la censura di carenza di interesse/legittimazione attiva, ritenendo che gli attori agissero a tutela di una posizione giuridica concreta e attuale, cioè la quota di legittima.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell’onere della prova è stata respinta perché la qualità di eredi/legittimari e la prova della simulazione sono state ritenute adeguatamente considerate nei giudizi di merito.

  • art. 183, comma 1, c.p.c.

    La censura relativa alla mancata produzione di documentazione successoria è stata reputata assorbita e comunque infondata rispetto all’accertamento della qualità degli attori.

  • art. 102 c.p.c.

    È stata esclusa l’omissione del rilievo sul litisconsorzio/completezza del contraddittorio in relazione alla successione ereditaria.

  • art. 182, comma 1, c.p.c.

    La Corte non ha ravvisato un vizio rilevante per il mancato intervento istruttorio sul contraddittorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché il giudice di merito ha basato la decisione su elementi istruttori valutati secondo il proprio prudente apprezzamento, non su prove non dedotte.

  • art. 116 c.p.c.

    Il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale probatorio; la motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta congrua e plausibile.

  • art. 2727 c.c.

    Gli indizi devono essere valutati in modo unitario e complessivo, non atomisticamente.

  • art. 2729 c.c.

    La prova per presunzioni sulla simulazione è ammessa se gli elementi indiziari, valutati nel loro insieme, consentono inferenze ragionevoli e convergenti.

  • art. 476 c.c.

    L’esercizio dell’azione giudiziale da parte del chiamato all’eredità che si proclami erede può integrare accettazione tacita dell’eredità.

  • art. 553 c.c.

    La simulazione è stata azionata strumentalmente alla riunione fittizia e alla determinazione dell’eventuale riduzione delle porzioni, coerentemente con la tutela della legittima.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione era contrastante con la giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le doglianze sono state ricondotte a vizi di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, ma sono state tutte respinte/inammissibili perché miravano a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Usato per le censure sulla legittimazione attiva e sull’onere della prova, ritenute infondate/inammissibili.

  • art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.

    Usato per le censure sulla vincolatività della dichiarazione di pagamento del prezzo e sulla valutazione delle prove, dichiarate inammissibili.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha comportato il richiamo al contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella domanda di simulazione proposta dal legittimario per reintegrare la massa ereditaria, il legittimario deve essere considerato terzo rispetto al contratto simulato e può provare la simulazione con ogni mezzo consentito ai terzi, inclusi testimoni e presunzioni, senza soggiacere alle limitazioni probatorie proprie delle parti del negozio.
  • Quando l’azione di simulazione è funzionale alla tutela della quota di riserva e alla riunione fittizia, l’accertamento della simulazione può essere utilizzato per includere il bene nella massa di calcolo della legittima e per le conseguenti operazioni di riduzione.
  • L’esercizio dell’azione giudiziale da parte del chiamato all’eredità che si qualifichi erede può integrare accettazione tacita dell’eredità, perché costituisce atto incompatibile con la volontà di rinunciare e presuppone la spendita della qualità di erede.
  • La dichiarazione contenuta nel rogito circa il pagamento del prezzo non vincola il legittimario-terzo che agisca per far valere la simulazione dell’alienazione.
  • La prova della simulazione assoluta può essere fondata su una pluralità di indizi convergenti, valutati unitariamente e non in modo frammentario; il controllo di legittimità non consente una nuova lettura del compendio probatorio se la motivazione del giudice di merito è logica e sufficiente.
  • In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una nuova istanza di merito diretta a ottenere una diversa ponderazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiSimulazioneOnere della provaGiudicato

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