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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35132/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società cessata, l'Ufficio aveva notificato al precedente rappresentante legale due avvisi di accertamento per imposte sui redditi, IVA e IRAP, oltre a sanzioni. La CTP aveva respinto i ricorsi riuniti e la CTR aveva confermato il rigetto. In cassazione il contribuente deduceva, formalmente, la violazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e del d.lgs. n. 472 del 1997, assumendo che la CTR non avesse considerato la sua totale estraneità alle contestazioni contenute negli avvisi di accertamento. Sosteneva, in sostanza, che gli fosse stato ingiustamente attribuito un ruolo di amministratore di fatto e che non vi fosse prova del passaggio di consegne contabili e sociali tra lui e la successiva gestore della società.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la censura, rilevando che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, il ricorrente chiedeva in realtà una rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La CTR aveva infatti valorizzato l'assenza di prova del passaggio di consegne tra i soggetti coinvolti e la sottoscrizione/presentazione da parte del ricorrente delle dichiarazioni dei redditi per annualità rilevanti, anche dopo la formale cessazione dalla carica. Il ricorso è stato quindi rigettato e il contribuente è rimasto soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso formalmente incardinato sulla violazione di legge è stato ritenuto inammissibile perché in concreto mirava a una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.

  • artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    Norme invocate dal ricorrente in relazione alla legittimità degli accertamenti, ma non effettivamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma invocata in tema di accertamento IVA, richiamata dal ricorrente senza una censura coerente con il paradigma del vizio di legittimità.

  • d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato in relazione alle sanzioni amministrative tributarie, ma senza incidere sul rilievo decisivo dell'inammissibilità del motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione del vizio di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o dei fatti storici già accertati dai giudici di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se, sotto la sua formale veste, mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti storici e delle risultanze probatorie.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata correlazione tra doglianza e motivazione decisiva rende il motivo inidoneo a scalfire la decisione.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito mediante la contestazione del ruolo fattuale attribuito dalla sentenza impugnata a una parte.
  • Quando il giudice di merito ha fondato la decisione su elementi fattuali specifici, come l'assenza di prova del passaggio di consegne e la sottoscrizione di dichiarazioni fiscali, il ricorrente deve criticare tale percorso argomentativo sul piano giuridico, non sostituirvi una diversa versione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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