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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27413/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La lite nasce da una scrittura privata del 2 dicembre 1995 con cui era stato disposto il trasferimento di un'unità immobiliare in favore dell'attore, il quale sosteneva inoltre che vi fosse già un giudicato sull'obbligo della controparte di stipulare l'atto pubblico e sul pagamento di una somma di denaro. Il convenuto, a sua volta, proponeva domande riconvenzionali di nullità della scrittura, risarcimento per occupazione abusiva dell'immobile, ripetizione di indebito e risarcimento del danno da usura e tentata estorsione. Il Tribunale rigettava la nullità per giudicato, accertava l'autenticità della scrittura e condannava l'attore al risarcimento del danno; la Corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione del giudicato interno/esterno sulla scrittura privata; 2) violazione delle norme sul giudicato penale e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la condanna risarcitoria non poteva fondarsi sul giudicato penale e doveva comunque essere limitata ai fatti di tentata estorsione; 3) violazione di art. 112 c.p.c., art. 2909 c.c. e vizio motivazionale per l'illegittima inclusione nel danno della somma di Lire 20.000.000 riconosciuta nella scrittura, somma che, secondo il ricorrente, era stata già recuperata in executivis e non poteva essere nuovamente posta a base del danno; 4) violazione delle norme sulla prescrizione dell'eccezione riconvenzionale, sostenendo che essa poteva essere sollevata nella prima memoria e non necessariamente all'udienza di trattazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ha ritenuto infondato il quarto, e ha accolto il terzo motivo per quanto di ragione. In particolare ha escluso che i primi due motivi colpissero la ratio decidendi, perché la decisione di merito non si fondava sulla sola efficacia del giudicato penale o sulla validità della scrittura, ma sull'autonomo apprezzamento delle prove circa la successione di prestiti usurari garantiti da promesse di vendita. Ha invece rilevato che sulla questione della somma di Lire 20.000.000 la motivazione della sentenza d'appello era internamente contraddittoria e quindi apparente, poiché non si comprendeva se quella somma fosse stata già recuperata in esecuzione forzata o dovesse ancora essere conteggiata nel danno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di giudicato, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della decisione impugnata

  • art. 324 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione al giudicato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare motivazione apparente e nullità della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per sostenere omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio sul primo profilo e ha riqualificato la censura sul terzo motivo come motivazione apparente

  • art. 651 c.p.p.

    la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia nel giudizio civile limitatamente all'accertamento del fatto e della sua illiceità penale

  • art. 654 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per contestare l'efficacia del giudicato penale nella sede civile

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato in relazione all'onere di specifica indicazione degli atti e dei motivi di appello

  • art. 183 c.p.c.

    in tema di eccezione di prescrizione, la Corte ribadisce che va proposta nella prima udienza di trattazione e non nella memoria successiva

  • art. 2947 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la prescrizione del diritto risarcitorio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma del ricorso per cassazione invocata per le censure di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per il vizio di omesso esame/motivazione, ma il punto decisivo è stato qualificato come motivazione apparente

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    richiamato nel contesto della tempestività dell'eccezione di prescrizione; la Corte afferma che il termine per sollevarla resta l'udienza di trattazione

  • art. 183, primo termine, c.p.c.

    secondo la Corte, non è il termine utile per introdurre per la prima volta l'eccezione di prescrizione

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude che la memoria successiva consenta di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta in appello risulti incompatibile con la statuizione adottata, così da implicare un rigetto implicito della relativa eccezione; in tal caso la censura va veicolata, se del caso, come violazione di legge o difetto di motivazione e non come mera violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • La violazione del giudicato o del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se il ricorso non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a contestare un profilo che il giudice di merito non ha posto a fondamento della decisione.
  • Ai fini del giudizio civile, la sentenza penale irrevocabile di condanna spiega efficacia vincolante nei limiti stabiliti dall'art. 651 c.p.p.; tuttavia il giudice civile può fondare autonomamente l'accertamento della responsabilità su proprie valutazioni istruttorie, senza dipendere in via esclusiva dal giudicato penale.
  • La motivazione è apparente quando il ragionamento decisorio è affetto da contraddizione interna tale da rendere impossibile ricostruire la ratio della decisione e comprendere se un determinato importo debba o meno essere computato ai fini del danno.
  • L'eccezione di prescrizione non rilevabile d'ufficio deve essere proposta, a pena di decadenza, nella prima udienza di trattazione; non può essere introdotta per la prima volta nelle memorie successive destinate solo a precisare o replicare rispetto a domande ed eccezioni già tempestivamente formulate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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