Cassazione Civile, Ordinanza n. 25355/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia trae origine dall’emissione, per conto del Comune, di avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici. In primo grado il giudice di pace annullava tali avvisi; il tribunale, investito dell’appello della società che aveva gestito la riscossione e della costituzione del Comune, dichiarava l’appello inammissibile perché la decisione di primo grado aveva qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e tale qualificazione non era stata specificamente censurata, con conseguente formazione del giudicato sul punto; inoltre, nel testo ratione temporis applicabile, l’art. 616 c.p.c. non consentiva appello. Il Comune ricorreva per cassazione con tre motivi connessi, deducendo omessa decisione/vizio di motivazione, violazione degli artt. 615, 618 c.p.c., dell’art. 949, comma 1, c.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonché ultrapetizione ed apparenza motivazionale. Sosteneva, in sintesi, che i ricorrenti in primo grado avevano in realtà contestato la fondatezza della pretesa creditoria e il diritto di procedere ad esecuzione, che l’atto non poteva essere qualificato come ordinanza-ingiunzione o come atto presupponente un ruolo esattoriale, e che il tribunale avrebbe erroneamente ricostruito d’ufficio una domanda diversa da quella proposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul mancato specifico censurare in appello della qualificazione della domanda operata dal giudice di pace e sul conseguente giudicato interno su tale qualificazione. Ha quindi richiamato il principio per cui l’impugnazione va proposta secondo la qualificazione data dal giudice alla domanda e non secondo la diversa qualificazione prospettata dalla parte; ha inoltre escluso che vi fosse ultrapetizione, osservando che il giudice può interpretare e qualificare la domanda sulla base del contenuto sostanziale della pretesa, entro i limiti del chiesto e pronunciato. Infine ha escluso la motivazione apparente, ritenendo che la sentenza di merito esprimesse un percorso argomentativo percepibile e riferito al caso concreto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; disposto inoltre l’onere dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Rileva per la qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione, qualificazione che incide sul regime dell’impugnazione.
Nel testo ratione temporis applicabile non consentiva l’appello avverso la decisione sull’opposizione all’esecuzione.
Richiamato insieme all’art. 615 c.p.c. nel dedurre i vizi di qualificazione e di impugnabilità.
Invocato dal ricorrente in relazione alla natura dell’azione e alla contestazione del diritto alla pretesa esecutiva.
Richiamato per lamentare ultrapetizione ed asserita sostituzione d’ufficio della domanda.
Richiamato quanto alla tipicità dei motivi di ricorso e al sindacato di legittimità sulla motivazione.
Usato per affermare l’inammissibilità del ricorso in presenza di contrasto con un orientamento consolidato.
Richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità.
Evocato nel contesto della funzione di filtro dell’inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- L’impugnazione deve essere proposta avendo riguardo alla qualificazione della domanda resa dal giudice della decisione impugnata; se tale qualificazione non è specificamente censurata, si forma giudicato interno sul punto.
- La qualificazione giuridica della domanda e l’interpretazione del suo contenuto sostanziale spettano al giudice di merito, che non è vincolato alle espressioni letterali usate dalla parte ma deve considerare il petitum sostanziale e la causa petendi, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice si limita a interpretare e qualificare correttamente la domanda o a utilizzare diverse argomentazioni giuridiche, purché non attribuisca un bene della vita diverso da quello domandato e non introduca un’azione radicalmente nuova.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello che si traduce in un’anomalia costituzionalmente rilevante della motivazione; non è deducibile il semplice dissenso sulla soluzione adottata dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non attinge la ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, poiché in tal caso non è idoneo a scalfire la decisione.
- In presenza di orientamento di legittimità consolidato, la censura che non offra argomenti pertinenti e decisivi contro la soluzione adottata è suscettibile di declaratoria di inammissibilità ai sensi del filtro di cui all’art. 360-bis c.p.c.
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