Cassazione Civile, Ordinanza n. 36076/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società assicurata contro l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza a copertura di un credito derivante da una fornitura internazionale. L'assicuratore ha proposto opposizione al decreto, accolta dal tribunale, ma la corte d'appello ha riformato la decisione e rigettato l'opposizione. In Cassazione l'assicuratore ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia su un motivo subordinato di opposizione, riproposto in appello ex art. 346 c.p.c., relativo all'importo effettivo della garanzia assicurativa, sostenendosi che la polizza coprisse solo il 70% del credito; 2) violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. 633/1972, per avere la corte territoriale ritenuto sufficienti, ai fini della prova della consegna/esportazione, fatture accompagnatorie prive della vidimazione doganale o postale richiesta per le cessioni all'esportazione non imponibili; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2704 c.c., per avere attribuito alle fatture valore di piena prova del credito e della consegna senza valutarne criticamente data, provenienza della sottoscrizione e attendibilità, nonostante le contestazioni dell'assicuratore; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte non avrebbe considerato che, secondo le condizioni contrattuali, la garanzia era operante solo se l'inadempimento del debitore estero si fosse verificato entro la durata della polizza, mentre dalla stessa ricostruzione fattuale emergeva che il sinistro sarebbe caduto dopo la scadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi. Ha ritenuto fondato il primo per omessa pronuncia sulla questione subordinata relativa alla misura della garanzia; fondato il secondo perché, per le esportazioni indirette, l'art. 8 d.P.R. 633/1972 richiede la vidimazione doganale o postale su un esemplare della fattura, mancante nel caso; fondato il terzo perché le fatture commerciali non fanno piena prova del credito e la loro efficacia probatoria doveva essere specificamente valutata, non potendo essere recepite come prova automatica; fondato il quarto perché la corte d'appello non aveva esaminato l'eccezione relativa alla scadenza della polizza prima del sinistro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute, anche se riproposte in appello perché assorbite in primo grado.
le questioni assorbite in primo grado devono considerarsi riproposte in appello quando la parte manifesti in qualunque forma chiara la volontà di riaprire la discussione e chiederne la decisione, senza formule sacramentali.
utilizzato come parametro del vizio di nullità per omessa pronuncia.
art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. 633/1972
nelle cessioni all'esportazione non imponibili, l'esportazione deve risultare dalla vidimazione dell'ufficio doganale o postale su un esemplare della fattura; la sola regolarità formale della fattura non basta.
viola la norma il giudice che attribuisca valore probatorio pieno a elementi soggetti a valutazione senza apprezzamento critico.
viola la norma il giudice che consideri prove valutative come se avessero efficacia di piena prova senza verificarne attendibilità e portata.
richiamato per la necessità di verificare la certezza della data dei documenti, in presenza di contestazioni sulla loro efficacia probatoria.
Massime di principio
- La riproposizione in appello di una questione rimasta assorbita in primo grado non richiede formule rituali: è sufficiente che dagli atti risulti in modo chiaro la volontà di sollecitarne nuovamente la decisione.
- Il giudice d'appello incorre in omessa pronuncia se non esamina un'eccezione subordinata ritualmente riproposta, anche quando abbia deciso sulle questioni principali.
- Nelle cessioni all'esportazione non imponibili la prova dell'esportazione deve rispettare i requisiti formali previsti dalla legge fiscale; la mera completezza estrinseca della fattura non sostituisce la vidimazione richiesta.
- Le fatture commerciali non costituiscono, di regola, piena prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito: sono documenti contabili che necessitano di valutazione critica, soprattutto se la controparte contesta consegna, data o provenienza della sottoscrizione.
- In presenza di contestazione sulla data di consegna e sulla durata della copertura, il giudice deve verificare espressamente se il sinistro sia avvenuto entro il periodo di efficacia della garanzia; la mancanza di tale verifica integra vizio della decisione.
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