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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17291/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal diniego amministrativo, qualificato come improcedibile per prescrizione, dell'istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei benefici economici connessi, presentata da un soggetto che aveva riportato lesioni in occasione di un servizio di contrasto al crimine nel 1996. Il Tribunale aveva riconosciuto lo status e il diritto ai benefici, ma la Corte d'appello aveva poi dichiarato prescritto il diritto alla speciale elargizione. Nel ricorso per cassazione la parte privata ha denunciato violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. e dell'art. 14, comma 2, d.P.R. 510/1999, sostenendo che il termine di prescrizione della speciale elargizione non potesse decorrere dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 243/2006, ma dovesse ricollegarsi, a seconda della prestazione prescelta, o alla domanda amministrativa per il vitalizio o al riconoscimento dello status per l'elargizione una tantum. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, contestando invece la statuizione che aveva ritenuto imprescrittibile, in quanto inerente a uno status, il diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere, sostenendo che si tratterebbe di un comune diritto soggettivo soggetto a prescrizione ordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha affermato, da un lato, che lo status di vittima del dovere è imprescrittibile quanto all'accertamento della sua esistenza, ma che i benefici economici che vi si ricollegano soggiacciono alla prescrizione decennale ordinaria; dall'altro lato, ha confermato che, nel caso concreto, il dies a quo della prescrizione della speciale elargizione va individuato nell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243/2006, momento dal quale l'interessato avrebbe potuto presentare domanda di inserimento nella graduatoria nazionale. Ha quindi ritenuto corretta la decisione d'appello che aveva dichiarato prescritto il diritto alla speciale elargizione alla data della domanda amministrativa dell'11 ottobre 2018. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato nei confronti del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • artt. 2934, 2935 e 2946 c.c.

    La prescrizione estingue i diritti per inerzia del titolare; essa decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, in difetto di termini speciali, si applica il termine ordinario decennale ai benefici economici collegati allo status di vittima del dovere.

  • art. 14, comma 2, d.P.R. n. 510/1999

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la decorrenza della prescrizione dalla domanda amministrativa nei casi di opzione per il vitalizio, ma la Corte non lo ritiene decisivo per il caso della speciale elargizione.

  • art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266/2005

    Tipizzano la condizione di vittima del dovere come uno status; l'azione per accertarlo è imprescrittibile, ma non lo sono i benefici economici che su tale status si fondano.

  • art. 1, commi 562 e 565, L. n. 266/2005

    Delegano e delimitano l'estensione progressiva dei benefici previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere, nel rispetto del limite di spesa.

  • artt. 1, 3, 4 e 5, L. n. 302/1990

    Costituiscono la disciplina originaria della speciale elargizione prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, poi estesa alle vittime del dovere.

  • art. 4, d.P.R. n. 243/2006

    Fissa la liquidazione della speciale elargizione una tantum per le vittime del dovere e, per i fatti anteriori, consente la domanda di inserimento nella graduatoria nazionale; il suo ingresso in vigore segna il dies a quo della prescrizione del diritto alla prestazione.

  • art. 3, comma 3, d.P.R. n. 243/2006

    Prevede la formazione e l'aggiornamento della graduatoria unica nazionale delle posizioni secondo l'ordine cronologico degli eventi, su domanda degli interessati o d'ufficio per gli eventi successivi al 1° gennaio 2006.

  • art. 34, comma 1, d.l. n. 159/2007 conv. in L. n. 222/2007

    Estende alle vittime del dovere il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto per le vittime del terrorismo, con compensazione di quanto già percepito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, richiamata quale parametro dei motivi di ricorso principale e incidentale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato nei confronti della parte soccombente privata; non applicabile alle amministrazioni dello Stato.

Massime di principio

  • Lo status di vittima del dovere è imprescrittibile quanto al suo accertamento, ma i benefici economici che ne derivano sono soggetti alla prescrizione ordinaria, salvo diversa previsione di legge.
  • Quando il diritto alla prestazione dipende dal previo inserimento in una graduatoria o elenco, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la domanda può essere utilmente proposta, non dal successivo riconoscimento amministrativo dello status.
  • La mancata iscrizione o il mancato riconoscimento amministrativo di uno status non sospendono di per sé il decorso della prescrizione del diritto alla prestazione, se lo status può essere allegato e provato nel giudizio sulla prestazione stessa.
  • Una prestazione prevista in via principale come elargizione una tantum non diventa, per il solo fatto che l'interessato possa optare per una diversa modalità di fruizione, un'obbligazione alternativa; la scelta successiva può incidere sulla modalità di erogazione, non sul regime iniziale di decorrenza della prescrizione.
  • La qualificazione della posizione giuridica come status tutela l'azione di accertamento, ma non consente di estendere automaticamente tale imprescrittibilità ai diritti patrimoniali conseguenziali.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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