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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33404/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli aveva disposto, ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p., la proroga di un anno del termine di durata massima del giudizio di appello, richiamando la complessità del procedimento in relazione alle imputazioni, al numero degli imputati e alle impugnazioni proposte. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo preliminarmente la tempestività dell'impugnazione in ragione dell'omessa notifica dell'ordinanza agli interessati. Nel primo motivo hanno sostenuto che, trattandosi di impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, il termine transitorio di tre anni previsto dall'art. 2, comma 5, della legge n. 134 del 2021 avrebbe costituito una disciplina speciale non prorogabile, con conseguente scadenza del termine prima dell'adozione dell'ordinanza. Nel secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 344-bis, comma 4, c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello non avesse motivato adeguatamente la particolare complessità del giudizio e avesse valorizzato soltanto elementi fisiologici, senza spiegare perché il procedimento fosse divenuto complesso successivamente o non fosse stato considerato tale in precedenza. La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivi i ricorsi, considerando rilevante l'omessa notifica diretta agli imputati, ma ha esaminato nel merito le censure e le ha ritenute inammissibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la disciplina della proroga prevista dall'art. 344-bis, comma 4, c.p.p. si applica anche ai termini triennali stabiliti in via transitoria dall'art. 2, comma 5, della legge n. 134 del 2021, poiché tale disposizione transitoria richiama i termini dei commi 1 e 2 dell'art. 344-bis senza escludere il regime di proroga. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo aspecifico e manifestamente infondato: la censura era formulata come violazione di legge, ma riguardava sostanzialmente il vizio di motivazione; la motivazione dell'ordinanza impugnata non era né totalmente assente né apparente e aveva individuato, in forma sintetica ma verificabile, elementi oggettivi di complessità quali il numero degli imputati e delle imputazioni. Le ipotesi di complessità indicate dall'art. 344-bis, comma 4, c.p.p. sono alternative, sicché è sufficiente una sola di esse a giustificare la proroga.

Norme richiamate

  • art. 344-bis c.p.p.

    Il comma 4 prevede la proroga dei termini quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso; il comma 5 consente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di proroga entro cinque giorni dalla lettura o, in mancanza, dalla notificazione.

    La disciplina della proroga si applica anche ai termini transitori di durata massima del giudizio previsti dall'art. 2, comma 5, della legge n. 134 del 2021. Le ipotesi di complessità indicate dalla norma hanno natura oggettiva e alternativa.

  • art. 2, comma 5, legge n. 134 del 2021

    Nei procedimenti nei quali l'impugnazione è proposta entro il 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 344-bis c.p.p. sono rispettivamente di tre anni per il giudizio di appello e di tre anni e sei mesi per il giudizio di cassazione.

    La disposizione stabilisce termini transitori più lunghi, ma non introduce un regime autonomo ed esclusivo né esclude l'applicazione della proroga prevista dall'art. 344-bis, comma 4, c.p.p.

  • art. 613 c.p.p.

    La Corte richiama la proposizione del ricorso per cassazione dal difensore legittimato.

    Il ricorso contro l'ordinanza di proroga può essere proposto dal difensore munito di specifica legittimazione.

  • art. 606, lett. c), c.p.p.

    Violazione di norme processuali.

    La deduzione formale della violazione processuale non è sufficiente quando il motivo censura in realtà soltanto la motivazione, salvo che questa sia totalmente assente o apparente.

  • art. 616 c.p.p.

    Condanna al pagamento delle spese processuali.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    La motivazione della sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto.

    La Corte richiama la disposizione per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso alle questioni necessarie alla decisione.

  • art. 154 disp. att. c.p.p.

    Proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza.

    La disposizione è richiamata nel quadro generale della decorrenza dei termini di improcedibilità.

  • art. 159 c.p.

    Sospensione della prescrizione.

    È richiamato quale riferimento per i casi di sospensione dei termini di improcedibilità.

  • art. 598-ter, comma 2, c.p.p.

    Nuove ricerche dell'imputato per la notificazione degli atti del giudizio di appello.

    È richiamato per la sospensione dei termini di improcedibilità durante le nuove ricerche dell'imputato.

  • art. 624 c.p.p.

    Effetti del giudicato parziale.

    È richiamato nella disciplina del giudizio di rinvio ai fini della permanenza degli effetti del giudicato parziale.

  • art. 617 c.p.p.

    Termine di deposito della sentenza nel giudizio di cassazione.

    È richiamato per individuare la decorrenza dei termini di improcedibilità nel giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Il termine transitorio di durata massima del giudizio di appello previsto dall'art. 2, comma 5, della legge n. 134 del 2021 è soggetto alla proroga prevista dall'art. 344-bis, comma 4, c.p.p., poiché la disciplina transitoria richiama i termini dei commi 1 e 2 senza escludere l'applicazione del successivo regime di proroga.
  • Le ipotesi di particolare complessità del giudizio indicate dall'art. 344-bis, comma 4, c.p.p. hanno natura oggettiva e sono tra loro alternative; pertanto, la proroga può essere disposta quando ricorra anche una sola delle condizioni previste, tra cui il numero delle parti o delle imputazioni oppure la complessità delle questioni di fatto o di diritto.
  • L'ordinanza di proroga del termine di improcedibilità deve contenere una motivazione verificabile, ma è sufficiente una motivazione sintetica che individui concretamente almeno uno degli indicatori normativi di complessità; non è necessaria una trattazione estesa o analitica di ciascun possibile fattore.
  • La deduzione di una violazione di legge processuale non può trasformarsi in una mera critica alla motivazione del provvedimento. Soltanto una motivazione totalmente assente o apparente integra, in tale ambito, un vizio riconducibile alla violazione di legge.
  • L'omessa notifica dell'ordinanza di proroga alla parte interessata non impedisce necessariamente la tempestività del ricorso quando la parte abbia formalmente dichiarato al difensore di averne avuto conoscenza e il difensore, munito della necessaria legittimazione, abbia impugnato il provvedimento contestandone contenuto e presupposti.
  • L'inammissibilità dei motivi originari di ricorso per cassazione si trasmette ai motivi nuovi connessi, sicché questi ultimi non possono sanare il vizio dei motivi originari né determinare uno spostamento dei termini per impugnare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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