Sentenza n. 2095/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 766 del 2025: 1) del provvedimento di esclusione del 3 febbraio 2025, n. registrazione 0012300, dalla gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di merchandising di Ateneo per un periodo di tre anni, più eventuale anno opzionale, con CIG B33DC3A52A CUI S80012650158202300045; 2) per quanto occorrer possa, dell’art. 17 del disciplinare di gara; 3) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso; e la conseguente riammissione della ricorrente alla procedura di gara; quanto al ricorso n. 1404 del 2025: 1) della determina del Direttore Generale del 19/03/2025, rep. 4600/2, di aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di merchandising di Ateneo per un periodo di tre anni, più eventuale anno opzionale, con CIG B33DC3A52A CUI S80012650158202300045; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso, e in particolare, per quanto occorrer possa, della comunicazione di aggiudicazione n. Registrazione 0034867 del 24/03/2025; e per la conseguente riammissione della ricorrente alla procedura di gara e la valutazione della sua offerta nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato e la reintegrazione in forma specifica, stante la disponibilità della ricorrente a subentrare nel contratto e, in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente che sarà provato nel corso del presente procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla gara e successiva determina di aggiudicazione del servizio a un altro operatore economico, con contratto stipato nelle more
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura aperta per avere indicato, relativamente a tre prodotti, prezzi superiori a quelli unitari posti a base d'asta. Ha dedotto la violazione del disciplinare di gara, dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023, del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, dei principi di affidamento e di massima partecipazione, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento, difetto di motivazione, travisamento, irragionevolezza e illogicità. Secondo la ricorrente, il disciplinare avrebbe vietato soltanto il superamento dell'importo complessivo posto a base di gara per la componente fornitura, non l'offerta in aumento per singoli prodotti; inoltre, la clausola avrebbe dovuto prevedere espressamente l'esclusione, in ossequio al principio di tassatività. Con un secondo ricorso ha impugnato l'aggiudicazione a favore dell'altro operatore, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto, il subentro o, in subordine, il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi. Ha ritenuto il primo ricorso in parte irricevibile, limitatamente all'impugnazione dell'art. 17 del disciplinare, perché la clausola asseritamente lesiva doveva essere contestata immediatamente dalla pubblicazione della lex specialis, avvenuta nell'ottobre 2024, mentre il ricorso è stato notificato nel marzo 2025. Per il resto ha respinto le censure nel merito. Dalla lettura coordinata degli artt. 3 e 17 del disciplinare risultava chiaramente che, per la componente relativa alla fornitura, il ribasso doveva essere applicato ai prezzi unitari dei singoli prodotti indicati nel listino; la ricorrente aveva invece formulato prezzi in aumento per tre prodotti. Il divieto di offerte in aumento e l'inammissibilità delle offerte non conformi ai documenti di gara trovavano base negli artt. 70, comma 4, lett. a), e 107, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante era quindi vincolata alla lex specialis e legittimamente aveva escluso l'operatore, senza che fosse necessario il soccorso istruttorio o un'interpretazione favorevole alla partecipazione. Il TAR ha inoltre rilevato l'assenza di prova di resistenza, poiché la ricorrente non aveva dimostrato che, se riammessa, avrebbe conseguito l'aggiudicazione; tale eventualità appariva comunque implausibile alla luce del ribasso dello 0,18% sulla componente forniture. La legittimità dell'esclusione ha comportato il rigetto del ricorso contro l'aggiudicazione e delle domande di inefficacia del contratto e di reintegrazione o risarcimento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
sono inammissibili le offerte …. il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto; e quelle non conformi ai documenti di gara
La disposizione costituisce base normativa per l'inammissibilità delle offerte che superano l'importo posto a base di gara o non sono conformi ai documenti di gara.
art. 107, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara
La verifica di conformità dell'offerta ai documenti di gara legittima l'esclusione quando sono violate prescrizioni della lex specialis incidenti sul contenuto dell'offerta.
La ricorrente ne invocava la violazione in relazione al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e al miglior rapporto qualità/prezzo, ma il TAR ha ritenuto prevalenti e vincolanti le prescrizioni chiare del disciplinare sui prezzi unitari.
Individua la procedura aperta richiamata dalla lex specialis; non costituisce il nucleo decisivo della motivazione.
La sentenza richiama il comma 4, lett. a), quale base normativa del divieto di offerte non conformi ai documenti di gara o superiori alla base d'asta.
La sentenza richiama il comma 1, lett. a), quale fondamento della verifica di conformità dell'offerta alla lex specialis.
È richiamato per la riunione dei ricorsi connessi.
Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo i criteri letterale e sistematico, considerando le disposizioni nel loro complesso e senza aggiungere significati non desumibili dal testo.
Massime di principio
- Le prescrizioni della lex specialis che impongono il ribasso sui prezzi unitari dei singoli prodotti sono vincolanti per concorrenti e stazione appaltante; l'offerta in aumento anche per singole voci integra una non conformità dell'offerta e legittima l'esclusione quando il disciplinare vieta le offerte in aumento.
- Il bando e il disciplinare di gara devono essere interpretati secondo i criteri letterale e sistematico, leggendo le clausole le une per mezzo delle altre; non è consentita un'interpretazione che aggiunga o elimini significati non oggettivamente desumibili dal testo della lex specialis.
- Quando la lex specialis contiene una regola chiara sul contenuto dell'offerta, la stazione appaltante è tenuta ad applicarla in forza dell'autovincolo derivante dalla disciplina di gara, anche se il concorrente ritiene preferibile una diversa interpretazione più favorevole alla partecipazione.
- Le clausole della disciplina di gara che incidono direttamente sulla formulazione dell'offerta e che siano ritenute lesive devono essere impugnate immediatamente, senza attendere l'esito della gara; l'impugnazione proposta tardivamente è irricevibile.
- Il mancato rispetto di prescrizioni della lex specialis relative al contenuto dell'offerta può giustificare l'esclusione ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. a), e 107, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023, anche quando non si tratta di requisiti generali di partecipazione.
- L'operatore escluso che impugni l'aggiudicazione deve fornire la prova di resistenza, dimostrando che, in caso di riammissione, avrebbe potuto conseguire un'utilità concreta, quale l'aggiudicazione o il subentro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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