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Sentenza

Sentenza del 25/07/2023 n. 22271 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sull'applicabilità dell'agevolazione Irap prevista dalla L.R. Sicilia n. 21/2003 (art. 15) alla società che ha iniziato l'attività nel 2003: l'Agenzia aveva disconosciuto il diritto all'agevolazione perché, a suo avviso, il beneficio richiede la determinazione della media della base imponibile nel triennio 2001-2003 e quindi può spettare solo alle imprese operative per l'intero triennio; questioni accessorie relative alla compatibilità con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato e ai limiti del regolamento CE n. 69/2001.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (assorbendo il secondo), ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario proposto dalla società avverso l'avviso di accertamento, confermando il recupero Irap e le sanzioni. Le spese di lite di Cassazione sono a carico della società per Euro 10.000,00 (oltre spese prenotate a debito); compensate le spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • L.R. Sicilia n. 21 del 2003, art. 15

    "1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche. 2. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che la sede legale, gli uffici amministrativi, gli stabilimenti di produzione e/o unità operative siano ubicati nel territorio della Regione siciliana. 3. L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché della definizione della procedura di cui all'art. 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea. 4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario. 4-bis. Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa delle procedure di cui al precedente comma 3, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al regolamento del 12 gennaio 2001, n. 69 della Commissione delle Comunità Europee relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore"

    La Corte interpreta la norma in senso rigoroso: l'agevolazione richiede la disponibilità della media della base imponibile calcolata sul triennio 2001-2003 e pertanto spetta solo alle imprese operative per l'intero triennio; non è ammissibile calcolare la media su un periodo infratriennale.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (normativa Irap)

    Richiamato come la normativa nazionale che disciplina l'Irap rispetto alla quale la L.R. regionale dispone l'esenzione parziale; la determinazione della base imponibile Irap è condizione per quantificare l'agevolazione regionale.

  • Regolamento CE 69/2001 (12 gennaio 2001)

    La L.R. prevede che, nelle more o in caso di esito negativo delle procedure comunitarie, gli aiuti siano concessi nei limiti del regolamento de minimis; la Corte ha ritenuto la questione comunitaria rilevante ma secondaria rispetto all'interpretazione dell'ambito soggettivo applicativo e ha assorbito la questione nella decisione principale.

  • Art. 88 (ex art. 87) Trattato CE

    Rilevanza per la verifica della compatibilità degli aiuti regionali con le regole sugli aiuti di Stato; la norma regionale stessa subordina l'applicazione della misura al rispetto delle procedure comunitarie.

  • Norme processuali citate: art. 360 c.p.c., art. 366 c.p.c., art. 345 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (artt. 49 e 57)

    Utilizzate dalla Corte per valutare la regolarità del ricorso per cassazione, i limiti delle censure e la rilevabilità d'ufficio delle questioni di compatibilità comunitaria; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e le censure dedotte.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali vanno interpretate in modo rigoroso e restrittivo: se la norma richiede un parametro temporale (es. media triennale), il beneficio spetta solo se il parametro esiste e è determinabile.
  • Se una norma stabilisce espressamente che la misura si applica sulla base di dati dichiarati in un determinato triennio, non è corretto estendere l'applicazione calcolando medie su periodi ridotti in mancanza dei dati richiesti.
  • Il contribuente che pretende un'agevolazione deve poter dimostrare di soddisfare tutti i presupposti oggettivi previsti dalla norma (esistenza e operatività per il periodo di riferimento, dichiarazioni fiscali del triennio).
  • Le questioni di compatibilità con le norme UE sugli aiuti di Stato devono essere valutate, ma possono risultare secondarie se l'interpretazione sostanziale della norma nazionale impedisce già l'applicazione del beneficio.
  • Il legislatore ha discrezionalità nel porre requisiti temporali (es. minimo triennio) per l'accesso a benefici fiscali; tali limiti non sono in linea di principio discriminatori se giustificati dalla finalità della norma.
  • In sede di impugnazione, non possono essere prospettate in appello questioni nuove prive di riscontri fattuali concreti; rilevazioni nuove che incidono sui fatti di causa possono essere inammissibili se non adeguatamente documentate.

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