Cassazione Civile, Ordinanza n. 29453/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di contributi previdenziali alla Gestione separata per l'attività professionale svolta nell'anno 2010 da un'avvocata iscritta all'albo ma non alla Cassa Nazionale Forense, a seguito di iscrizione d'ufficio. In primo grado era stata dichiarata non dovuta la contribuzione richiesta; la Corte d'appello di Napoli aveva confermato la decisione, ritenendo decisivo il fatto che il reddito prodotto fosse inferiore alla soglia di euro 5.000,00, e quindi qualificando l'attività come occasionale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, l. n. 247/2010 e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003. Secondo il ricorrente, per un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa la soggezione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale della professione, mentre la soglia reddituale di 5.000 euro rileva solo per le attività autonome occasionali; la Corte territoriale avrebbe quindi errato nel fondare il diniego di contribuzione soltanto sull'importo del reddito, senza accertare la natura abituale o occasionale dell'attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha precisato che, per i professionisti iscritti ad albo o elenco e non tenuti all'iscrizione presso una cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è collegato all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione, mentre il superamento della soglia di euro 5.000 assume rilievo per le sole attività autonome occasionali. Ha quindi censurato la Corte d'appello per non avere accertato in fatto, prima di tutto, se l'attività fosse abituale o occasionale, e per avere dato valore dirimente al solo dato reddituale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista non iscritto a cassa di categoria dipende dall'esercizio abituale della professione, non dal solo reddito prodotto
art. 18, commi 11-12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
norma richiamata quale interpretazione autentica del sistema della Gestione separata e della soggezione contributiva dei professionisti
art. 21, comma 8, L. n. 247/2010
norma richiamata nel quadro dell'iscrizione e dell'esercizio della professione forense
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
la soglia di euro 5.000 rileva per l'assoggettamento a contribuzione delle attività di lavoro autonomo occasionale, non come criterio generale per escludere l'obbligo contributivo delle attività abituali
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
l'eccezione di inammissibilità è stata disattesa perché l'esposizione dei fatti di causa è stata ritenuta sufficientemente chiara e completa
il motivo di ricorso è stato veicolato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto
richiamo alla possibilità di rinvio alla motivazione di precedenti conformi
richiamo al rito camerale con proposta del consigliere
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti a un albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata va verificato anzitutto in base alla natura abituale dell'attività svolta; il dato reddituale non è il criterio decisivo se l'attività è abituale.
- La soglia di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non può essere utilizzata per escludere la contribuzione dovuta per un'attività libero-professionale abituale, poiché opera solo per qualificare l'occasionale.
- L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto, da compiersi ex ante e anche tramite presunzioni semplici, valorizzando elementi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dello studio.
- Il reddito inferiore a euro 5.000 può costituire solo un indizio, da valutare con gli altri elementi, dell'eventuale occasionalità dell'attività, ma non è di per sé decisivo.
- Il giudice di merito che ometta di accertare la abitualità o occasionalità dell'attività professionale e fondi la decisione solo sull'ammontare del reddito incorre in violazione di legge.
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