Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20715/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un precedente giudizio in cui era stato riconosciuto un credito risarcitorio per l'occupazione e trasformazione di un terreno, credito poi soddisfatto dal comune ma successivamente oggetto di restituzione a seguito della riforma integrale della decisione. Nelle more, i coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale conferendovi alcuni immobili; il comune ha allora esercitato azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ottenendo in primo grado e in appello la declaratoria di inefficacia dell'atto. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza di appello per violazione del contraddittorio/litisconsorzio necessario, sostenendo che l'appello avrebbe dovuto essere notificato anche agli eredi del coniuge deceduto in primo grado; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., deducendo che il credito del comune non sarebbe stato certo e definitivo, essendo contestato e controbilanciato da asseriti controcrediti; 3) ancora violazione dell'art. 2901 c.c., contestando sia la sussistenza del pregiudizio per il creditore sia l'elemento soggettivo dell'atto revocabile, e sostenendo inoltre che il patrimonio residuo fosse capiente; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la liquidazione delle spese sul valore dell'intero credito azionato in revocatoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché il vizio derivante dalla morte della parte in primo grado doveva essere fatto valere tempestivamente con l'impugnazione e, comunque, non risultava dedotto in appello; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la revocatoria può essere esperita anche a tutela di un credito litigioso e che, nel caso concreto, il credito del comune era comunque divenuto definitivo; ha dichiarato inammissibili le censure del terzo motivo nella parte relativa al controcredito e alla capienza del patrimonio, trattandosi rispettivamente di questioni incompatibili con il principio per cui il credito revocatorio può essere anche litigioso e di valutazioni di merito sul valore del bene e sull'uso delle presunzioni; ha infine rigettato il quarto motivo, ribadendo che nelle revocatorie il valore della causa ai fini delle spese va parametrato al credito fatto valere dall'attore e che è irrilevante la sola quota di proprietà della ricorrente rispetto al bene conferito, essendo decisiva la sua partecipazione all'atto revocato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di contraddittorio/litisconsorzio necessario, ma la Corte esclude la nullità dedotta per tardività e mancata deduzione in appello.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per la successione nel processo a seguito della morte di una parte.

  • art. 301 c.p.c.

    La morte della parte o dell'unico procuratore determina l'interruzione automatica del processo e la nullità degli atti successivi se il giudizio prosegue.

  • art. 161 c.p.c.

    La nullità della sentenza derivante dalla mancata interruzione del processo può essere fatta valere solo con l'impugnazione e nei relativi limiti.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    La nullità non è più deducibile se è decorso il termine lungo per impugnare la sentenza.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di un credito litigioso; non è necessario che il credito sia già definitivamente accertato al momento dell'azione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di lite si liquidano in relazione al valore della controversia, che nella revocatoria coincide con il credito azionato.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, ma non ritenuto violato dalla liquidazione operata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La nullità del processo determinata dalla morte di una parte o del suo procuratore deve essere fatta valere con l'impugnazione della sentenza resa nonostante l'interruzione; se non è dedotta tempestivamente, resta sanata o comunque non più proponibile oltre il termine lungo.
  • L'azione revocatoria ordinaria può essere esercitata anche in presenza di un credito soltanto litigioso: ai fini della tutela revocatoria non è necessario che il credito sia già definitivamente accertato, purché sia astrattamente idoneo a fondare l'interesse del creditore.
  • Nel giudizio revocatorio il pregiudizio per il creditore non va escluso sulla base di contestazioni relative al merito del credito, né il giudice deve attendere l'esito di altri giudizi per accertarne definitivamente l'esistenza.
  • Le valutazioni in fatto sulla capienza del patrimonio residuo, sul valore dei beni e sull'idoneità degli indizi per desumere la consapevolezza del pregiudizio non sono sindacabili in cassazione se la censura mira soltanto a una nuova valutazione del merito.
  • Ai fini della liquidazione delle spese in una revocatoria, il valore della controversia si determina con riferimento all'importo del credito per cui l'azione è stata proposta, non alla sola quota di titolarità del singolo convenuto sull'asset oggetto dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.