Cassazione Penale, Sentenza n. 35593/2026 del 07/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
Il GIP del Tribunale di Varese, con sentenza del 12 maggio 2026 emessa su concorde richiesta delle parti, applicava all’imputata la pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione per bancarotta fraudolenta patrimoniale, riconoscendo le circostanze e operando la riduzione per il rito. Applicava inoltre, per una durata pari alla pena principale, le pene accessorie fallimentari previste dall’art. 322 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, concedendo la sospensione condizionale della pena principale e di quelle accessorie. Con un unico motivo, la ricorrente denunciava violazione dell’art. 445, comma 1, c.p.p., sostenendo che, trattandosi di patteggiamento con pena detentiva non superiore a due anni, le pene accessorie non potevano essere applicate. La medesima sentenza aveva applicato al coimputato, concorrente nel medesimo delitto, una pena concordata di un anno e otto mesi di reclusione e le pene accessorie fallimentari per pari durata; il coimputato non aveva impugnato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alle pene accessorie fallimentari, eliminandole nei confronti della ricorrente. Ha ritenuto che l’art. 445, comma 1, c.p.p. vieti l’applicazione di pene accessorie quando, in seguito a patteggiamento, la pena detentiva non superi due anni e che le pene accessorie fallimentari previste dall’art. 322 del d.lgs. n. 14 del 2019 non rientrino nelle eccezioni contemplate dall’art. 445, comma 1-ter, c.p.p. Le pene accessorie, inoltre, non erano comprese nell’accordo delle parti e la loro eliminazione non ne alterava la volontà; ricorrevano quindi i presupposti per l’eliminazione diretta da parte della Corte ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. l), c.p.p. L’effetto favorevole è stato esteso al coimputato non ricorrente, poiché la questione dell’illegalità delle pene accessorie non era personale e questi si trovava nella stessa situazione, avendo ricevuto una pena concordata inferiore a due anni. Le pene accessorie fallimentari applicate anche al coimputato sono state pertanto eliminate. La statuizione sulla pena principale e sulla responsabilità derivante dal patteggiamento non è stata oggetto di modifica.
Norme richiamate
Tale previsione normativa preclude, quindi, l’applicazione di pene accessorie allorché la pena detentiva non superi i due anni, il che accade nel caso di specie
Nel patteggiamento con pena detentiva non superiore a due anni, l’art. 445, comma 1, c.p.p. preclude l’applicazione delle pene accessorie, comprese quelle fallimentari non ricomprese nelle eccezioni di legge.
art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, e quindi anche delle pene accessorie fallimentari, non rientrando il reato di cui all’art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Le pene accessorie fallimentari previste dall’art. 322 non si applicano quando la pena concordata non supera due anni, poiché il reato non rientra tra le eccezioni dell’art. 445, comma 1-ter, c.p.p.
art. 620, comma primo, lett. l), c.p.p.
le stesse devono essere eliminate direttamente dal giudice di legittimità, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen.
Quando la pena accessoria illegale può essere eliminata senza incidere sull’accordo di patteggiamento, la Corte di cassazione può rimuoverla direttamente senza rinvio.
in tema di patteggiamento, l'accoglimento del motivo, non fondato su ragioni personali, a sostegno del ricorso per cassazione, quanto alla illegalità della pena accessoria inflitta in violazione dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., giova anche al coimputato non ricorrente al quale sia stata applicata una pena detentiva concordata che non superi i due anni, in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione, previsto dall'art. 587, comma primo, cod. proc. pen.
L’accoglimento, in un procedimento con più imputati, di un motivo non personale relativo all’illegalità della pena accessoria si estende al coimputato non impugnante che si trovi nella stessa situazione.
Va, altresì, evidenziato come anche Alessandro Paoli risponda - a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. con Gisella Rizzi - del delitto di bancarotta fraudolenta di tipo patrimoniale.
La Corte richiama la responsabilità concorsuale del coimputato nel medesimo delitto per evidenziare l’identità della posizione rilevante ai fini dell’estensione dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, se la pena detentiva concordata non supera due anni, l’art. 445, comma 1, c.p.p. preclude l’applicazione di pene accessorie, comprese quelle obbligatorie previste dalla disciplina della bancarotta, quando il reato non rientra nelle eccezioni del comma 1-ter.
- La previsione dell’art. 445, comma 1, c.p.p. opera come norma processuale speciale a carattere generale e prevale sulle disposizioni che prevedono l’applicazione obbligatoria di pene accessorie.
- La Corte di cassazione può eliminare senza rinvio una pena accessoria illegale non compresa nell’accordo di patteggiamento, se la sua rimozione non incide sulla volontà negoziale delle parti.
- L’accoglimento di un motivo non esclusivamente personale relativo all’illegalità della pena accessoria si estende, ai sensi dell’art. 587 c.p.p., al coimputato non ricorrente giudicato nella stessa sentenza e destinatario di una pena concordata non superiore a due anni.
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