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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20205/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione pauliana proposta da una banca nei confronti di due convenute per far dichiarare inefficaci due donazioni di nuda proprietà immobiliare compiute dalla prima in favore della seconda. La banca assumeva di essere creditrice della donante in ragione della sua pretesa responsabilità quale ex componente del consiglio di amministrazione dell'istituto, responsabilità dedotta in un separato giudizio promosso nei confronti degli ex consiglieri. Il Tribunale accoglieva la revocatoria; la Corte d'appello rigettava gli appelli principale e incidentale. In cassazione la donante proponeva tre motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere la Corte ritenuto sufficiente, quale presupposto dell'azione revocatoria, un credito non definitivamente accertato ma solo non manifestamente pretestuoso e probabile, censurando la nozione lata di credito e denunciandone l'incostituzionalità; 2) violazione degli artt. 295 c.p.c. e 2901 c.c. e del principio di economia processuale per il mancato rinvio del giudizio revocatorio in attesa dell'accertamento del credito nel separato giudizio di merito; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per asserito uso di presunzioni indebite, in particolare una praesumptio de praesumpto, nel ritenere provata la responsabilità della ricorrente sulla base del suo ruolo e di accertamenti di autorità di vigilanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ha funzione cautelare e preventiva, sicché il credito può anche non essere compiutamente accertato: è sufficiente una situazione non prima facie pretestuosa e probabile. Ha escluso che vi sia necessità di sospendere il processo revocatorio in attesa del giudizio sull'esistenza del credito, anche perché nel giudizio pauliano parte necessaria è il terzo acquirente/donatario, soggetto diverso dalle parti del giudizio di accertamento del credito, con conseguente insussistenza di un obbligo di sospensione per pregiudizialità. Ha poi respinto la doglianza sulle presunzioni, rilevando che la responsabilità della ricorrente non era stata desunta solo da presunzioni, ma anche da elementi probatori diversi, inclusi accertamenti della Banca d'Italia e della Consob. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria ha natura preventiva e cautelare; il credito del revocante non deve essere già pienamente accertato, essendo sufficiente una pretesa non manifestamente pretestuosa e astrattamente probabile.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Il testo normativo va interpretato alla luce della ratio della disposizione e non in modo meramente letterale e astratto.

  • art. 832 c.c.

    La censura costituzionale è stata ritenuta infondata; il diritto di proprietà è limitato dalla funzione di garanzia patrimoniale generale e dalla tutela revocatoria dei creditori.

  • art. 42 Cost.

    Non vi è violazione del diritto di proprietà, poiché la disciplina revocatoria è coerente con la funzione di garanzia del patrimonio del debitore.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è obbligatoria nel giudizio revocatorio in attesa dell'accertamento del credito, anche perché le parti del giudizio di credito e di quello pauliano non coincidono.

  • art. 100 c.p.c.

    La ricorrente invocava l'interesse ad agire, ma la Corte ha ritenuto che la revocatoria mantenga un autonomo interesse processuale come tutela preventiva.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle spese; la doglianza è stata disattesa.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle spese; la doglianza è stata disattesa.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il principio di economia processuale; la Corte non ha ravvisato una sua violazione.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    La prova presuntiva è ammissibile, ma nel caso concreto la responsabilità non è stata ricostruita esclusivamente tramite presunzioni, bensì anche mediante altri elementi probatori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il credito del revocante non deve essere già definitivamente accertato: è sufficiente una situazione di credito non manifestamente pretestuosa e idonea a integrare una tutela di tipo preventivo.
  • La funzione dell'art. 2901 c.c. è conservativa della garanzia patrimoniale generale e si colloca prima dell'esecuzione forzata; se il credito fosse già certo e attuale, la tutela revocatoria perderebbe la propria ragion d'essere.
  • L'interpretazione dell'art. 2901 c.c. deve essere effettuata in chiave sistematica e teleologica, non in modo meramente letterale, tenendo conto della ratio di protezione del credito.
  • Nel giudizio revocatorio non è automaticamente dovuta la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del separato giudizio di accertamento del credito, soprattutto quando le parti dei due giudizi non coincidono e il terzo acquirente è litisconsorte necessario nel pauliano.
  • La prova dei presupposti dell'azione revocatoria e della responsabilità sottostante può essere raggiunta anche tramite presunzioni, purché non in modo esclusivo e purché siano presenti ulteriori elementi probatori idonei a sorreggere l'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieCompensazione
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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