Cassazione Civile, Ordinanza n. 14588/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di una società semplice che chiedeva la restituzione di titoli, il risarcimento del danno e il rendiconto, sostenendo di avere affidato un portafoglio titoli a un intermediario professionale e che quest'ultimo ne avesse l'obbligo di restituzione. I giudici di merito hanno rigettato le domande rilevando che non era stata provata, con documentazione idonea, l'esistenza del rapporto di deposito titoli né l'effettivo conferimento e la presenza dei titoli presso la convenuta; i rendiconti prodotti erano stati contestati/disconosciuti e non vi erano contratto quadro, tracciabilità dei conferimenti o altra prova completa del rapporto. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: falsa applicazione degli artt. 2704 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello svalutato la data e la provenienza dei documenti; omessa pronuncia e vizi motivazionali sulla valenza confessoria o ricognitiva delle scritture firmate dal rappresentante dell'intermediario; errori nel ritenere che la corte avesse accertato fatti non allegati; falsa applicazione delle norme su mandato/deposito/rendiconto e sull'onere della prova dell'inadempimento; ulteriore falsa applicazione delle norme sulla confessione e sulla prova dei documenti; e, infine, omessa pronuncia/omessa motivazione sulla mancanza di prova degli atti di conferimento. La società controricorrente ha resistito, deducendo anche giudicato su alcune posizioni e la correttezza del rigetto per difetto di prova del titolo fondante la pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, osservando che le censure tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità; che i giudici di merito avevano logicamente escluso la prova del contratto di deposito titoli e della conseguente obbligazione restitutoria; che non sussistevano i dedotti vizi di omessa pronuncia o motivazione, perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato i documenti e tratto da essi una valutazione di insufficienza probatoria; e che, in mancanza della prova della fonte dell'obbligazione, non poteva pretendersi la dimostrazione dell'adempimento da parte del preteso depositario. È stata inoltre respinta l'eccezione di giudicato sollevata dalla controricorrente solo nei limiti in cui prospettata, ma ciò non ha inciso sull'esito finale. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La data dei documenti non può essere valorizzata in modo da superare la contestazione sulla loro riconducibilità e provenienza; la questione, comunque, non può essere trasformata in una diversa valutazione del fatto in cassazione.
Il creditore che agisce deve provare la fonte del proprio diritto; in mancanza di prova del rapporto di deposito titoli, non si può invertire l'onere probatorio sul preteso depositario.
La denunciata omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla questione sostanziale posta in causa.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se il giudice espone il percorso logico seguito per ritenere non provato il titolo fondante la domanda.
La pretesa efficacia confessoria delle dichiarazioni documentali non è configurabile se manca il presupposto del riconoscimento/tacito riconoscimento e, comunque, se il documento è contestato e non risulta provato il rapporto base.
La ricognizione di debito non è desumibile automaticamente dai documenti prodotti ove il contenuto non sia stato riconosciuto come prova legale del rapporto dedotto.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non operante perché presuppone la prova del rapporto di mandato/deposito e del conseguente obbligo di rendiconto.
Richiamato dalla ricorrente, ma non applicato perché la fonte dell'obbligazione non era stata provata.
Richiamato dalla ricorrente in chiave restitutoria, ma non può fondare la domanda senza prova del titolo e dell'indebito.
La responsabilità da inadempimento presuppone la prova della fonte dell'obbligazione e dell'allegato inadempimento.
Citat0 nel giudizio di merito in relazione alla domanda di rendiconto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie sotto forma di falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il mezzo corretto per denunciare l'omessa pronuncia; non può essere cumulato in modo contraddittorio con il vizio di motivazione sul medesimo punto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale presuppone che la questione sia stata esaminata dal giudice di merito, ma si contesti la sufficienza o logicità della motivazione.
Il giudice di merito può valutare liberamente le prove e attribuire valore preminente ad alcune di esse, purché il ragionamento sia logico e coerente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito se la motivazione è logica e coerente.
- Il soggetto che agisce per l'adempimento, la restituzione o il risarcimento deve provare la fonte del proprio diritto e il rapporto obbligatorio dedotto; solo una volta dimostrata la fonte dell'obbligazione si sposta sul convenuto l'onere di provare l'avvenuto adempimento.
- Un rendiconto o documento unilaterale, se contestato e non corroborato da ulteriore documentazione idonea, non è di per sé sufficiente a provare l'esistenza del contratto di deposito o la concreta esistenza dei beni asseritamente affidati.
- La denuncia di omessa pronuncia è incompatibile con la contestazione di omessa motivazione sul medesimo punto: se il giudice ha deciso la questione sostanziale, il vizio si può semmai prospettare come motivazionale e non come totale mancanza di pronuncia.
- Le dichiarazioni documentali di provenienza della controparte assumono efficacia confessoria o ricognitiva solo nei limiti in cui sia provata la loro riferibilità e non siano superate da contestazioni idonee a mettere in dubbio il fatto costitutivo dedotto.
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