Cassazione Penale, Sentenza n. 18785/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro che aveva rigettato l'appello contro l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno (richiesta misura anni tre). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 417 cod. pen. (misura di sicurezza), travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione. Denunciava in particolare: errata valorizzazione di "carichi pendenti" (avviso di conclusione indagini non sfociato in misure cautelari), insufficiente valutazione delle relazioni carcerarie che attestavano resipiscenza e progettualità, travisamento del provvedimento del Tribunale di Napoli (che avrebbe escluso la pericolosità attuale), e mancata considerazione della revoca del regime di 41-bis come elemento di cessata pericolosità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse svolto una motivazione ampia, logica e coerente, fondando il rigetto sull\'alto profilo criminale del condannato, sulla persistenza di organicità al sodalizio camorristico ancora operativo, sulla mancata revisione critica del vissuto delinquenziale e sulle valutazioni dei tecnici del trattamento che, pur riconoscendo corretto comportamento intramurario, non hanno certificato una effettiva risipiscenza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo la legge Gozzini, l\'applicazione di misure di sicurezza richiede l\'accertamento concreto della pericolosità sociale e ha osservato che, anche volendo adottare la tesi più rigorosa (necessità di accertamento concreto), il Tribunale ha comunque adempiuto a tale onere. Inoltre la Corte ha escluso la possibilità di rinnovare la valutazione del merito dei fatti in sede di legittimità e ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla revoca del 41-bis per mancata devoluzione del tema in appello e per mancata allegazione del relativo provvedimento nel ricorso.
Norme richiamate
Disciplina la misura di sicurezza (libertà vigilata) applicabile in caso di condanna; la Corte richiama che l\'applicazione richiede accertamento della pericolosità sociale attuale e non un automatismo derivante dalla condanna per associazione mafiosa
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma richiamata quale categoria di vizio dedotta dal ricorrente (vizi di motivazione e travisamento delle risultanze)
Individua i criteri per la valutazione della personalità e della pericolosità del condannato; la Corte ne richiede l\'uso per l\'accertamento concreto della pericolosità
legge 10 ottobre 1986, n. 633 (c.d. Legge Gozzini), art. 31
Ha eliminato la pericolosità sociale presunta; l\'applicazione delle misure di sicurezza richiede oggi un accertamento concreto della pericolosità
Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, Argento
«Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 417 cod. pen. (nella specie, la libertà vigilata), il magistrato di sorveglianza ha l'onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena».
Giurisprudenza che prescrive l\'onere di un accertamento concreto e attuale della pericolosità, considerando anche il comportamento durante e dopo la detenzione
Sez. 1, n. 35996 del 08/05/2019, Natale
«In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice».
Conferma il principio che non si può ricorrere a presunzioni semplici per ascrivere pericolosità nelle misure di sicurezza; serve scrutinio concreto
Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019, Ricciarelli
«In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art.417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà,...»
Giurisprudenza in senso opposto che ammette una presunzione semplice di pericolosità in caso di associazione mafiosa, superabile solo con elementi contrari
art. 41-bis ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Regime detentivo speciale (41-bis); nel caso concreto la revoca è stata richiamata dal ricorrente come indice di cessazione della pericolosità, ma la Corte ha rilevato che la questione non era stata devoluta in appello e il provvedimento non è stato allegato
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. e d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (art. 7)
Norme sulla materia di allegazione degli atti nel ricorso per cassazione e sul principio di autosufficienza del ricorso; la Corte ricorda l\'onere del ricorrente di indicare e far inserire in separato fascicolo gli atti specifici aventi rilievo
Massime di principio
- L\'applicazione delle misure di sicurezza personali dopo la legge Gozzini richiede un accertamento concreto e attuale della pericolosità sociale; non è ammesso un automatismo basato solo sulla condanna per associazione mafiosa, salvo che la giurisprudenza (in parte) preveda una presunzione semplice che può essere superata da elementi contrari
- In giudizio di legittimità la Corte di Cassazione non può riformare la valutazione di merito né riesaminare i fatti: il suo controllo è limitato a verificare che i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi, applicato correttamente le regole logiche e dato risposta alle deduzioni delle parti
- I criteri rilevanti per valutare la pericolosità sono tra gli altri: ruolo e durata dell\'appartenenza al sodalizio, commissione di reati-scopo, natura e intensità dei legami con altri sodali, comportamento durante e dopo la detenzione (art. 133 c.p.)
- Le valutazioni tecniche (relazioni dei servizi trattamentali) che segnalano assenza di revisione critica del passato sono elementi decisivi e possono giustificare il rigetto della richiesta di escludere la pericolosità, anche in presenza di buon comportamento detentivo
- Questioni non devolute all\'appello non possono essere sollevate in cassazione; inoltre il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare e far allegare gli atti che intende far valutare (altrimenti la doglianza è inammissibile)
- La revoca del 41-bis può essere un elemento utile nella valutazione della pericolosità, ma per farne valere gli effetti in cassazione occorre che tale questione sia stata dedotta nei gradi precedenti e che il relativo provvedimento sia prodotto nel fascicolo del ricorso
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