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Sentenza

Sentenza del 16/03/2020 n. 7297 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava l'applicazione delle norme CFC (D.P.R. n. 917/1986, art. 127 bis, nel testo allora vigente) imponendo per trasparenza in capo alla I. s.p.a. gli utili prodotti dalla controllata cipriota i., ritenuta mera holding passiva. Inoltre si sollevavano questioni procedurali relative alla validità della notifica dell'avviso di accertamento (presunta assenza della data nella relata) e, soprattutto, al mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dalla L. n. 212/2000, art. 12, comma 7, tra la chiusura del verbale di verifica e la notificazione dell'atto. La contribuente eccepiva inoltre l'incompatibilità della normativa interna con la Convenzione Italia-Cipro e sosteneva che la i. svolgeva una effettiva attività commerciale e non era stabile organizzazione in Italia, peraltro costituita anche per rispettare vincoli imposti dalle autorità cipriote.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere su concorde richiesta delle parti (memoria dell'Agenzia depositata il 08-01-2020 e accettata dal difensore della contribuente) e ha compensato integralmente le spese del giudizio. Pertanto non è stata pronunciata una decisione di merito sulla corretta applicazione delle norme CFC o sulla nullità dell'avviso per violazione del termine di 60 giorni; i precedenti accoglimenti in favore della contribuente nei gradi di merito (rilievi di incompatibilità con la Convenzione e accertamento del mancato rispetto del termine di 60 giorni da parte dell'Amministrazione) non sono stati sostanzialmente impugnati definitivamente, perché la controversia si è estinta per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    termine di sessanta giorni tra la chiusura delle operazioni di verifica e la notifica dell'avviso di accertamento

    I giudici di merito hanno ritenuto che il mancato rispetto del termine di 60 giorni potesse determinare l'annullamento dell'avviso; l'Agenzia sosteneva invece che, trattandosi di atto vincolato, la violazione non comportasse nullità. La Cassazione non si è pronunciata nel merito essendosi dichiarata la cessazione della materia del contendere.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 127 bis (testo previgente)

    norme CFC per l'imputazione per trasparenza degli utili di controllate estere

    La controversia riguardava l'applicazione delle norme CFC alla società cipriota i.; i giudici di merito hanno ritenuto che la norma fosse incompatibile con la Convenzione Italia-Cipro nelle fattispecie in cui ricorrono le condizioni pattizie (assenza di stabile organizzazione in Italia e attività non svolta per mezzo di stabile organizzazione italiana).

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 127, comma 5 (testo previgente)

    esimente per le società che esercitano attività industriale o commerciale effettiva

    Il dibattito verteva su cosa costituisca "effettiva attività": i giudici di merito hanno ritenuto che la i. svolgesse una concreta attività di indirizzo (potere di nominare due amministratori) e che la sua costituzione fosse imposta da normative locali, mentre l'Agenzia sosteneva che la mera detenzione di partecipazioni e la possibilità di nominare amministratori non siano sufficienti a qualificare la società come operativa ai fini dell'esenzione CFC.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    regole sulla relata di notificazione

    I giudici di merito hanno respinto l'eccezione relativa alla relata priva di data nella copia per la contribuente riproposta ai sensi di tale norma, non ritenendola decisiva; la pronuncia di merito si è comunque concentrata sul rispetto del termine dei 60 giorni.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Cipro

    I giudici di merito hanno ritenuto che, nelle ipotesi in cui ricorrono le condizioni pattizie (assenza di stabile organizzazione in Italia e attività non svolta per mezzo di stabile organizzazione italiana), la normativa CFC interna risulti incompatibile con la Convenzione.

Massime di principio

  • Il mancato rispetto del termine di 60 giorni tra la chiusura del verbale di accesso/controllo e la notifica dell'avviso può essere un motivo efficace di impugnazione e può condurre all'annullamento dell'atto nei giudici di merito; l'Amministrazione dovrebbe quindi vigilare sul rispetto di tale termine.
  • Le norme CFC possono essere inefficaci se contrastano con una Convenzione contro le doppie imposizioni: verificare sempre le condizioni della Convenzione (residenza, stabile organizzazione, effettiva attività) prima di procedere a tassazione per trasparenza.
  • Per dimostrare che una società estera non è una CFC passiva è necessario produrre elementi concreti di operatività (attività industriale/commerciale effettiva, presenza di personale, contratti, mercato di riferimento e autonomia gestionale). La mera titolarità di partecipazioni e la possibilità di nominare amministratori possono contribuire alla prova ma raramente sono sufficienti da sole.
  • La costituzione di una società estera per rispettare obblighi normativi o di borsa locali (p.es. vincoli della Banca Centrale di Cipro) può essere considerata legittima e non necessariamente elusiva se adeguatamente documentata.
  • La cessazione della materia del contendere per accordo delle parti estingue la controversia senza pronuncia di merito; chi valuta il rischio-litigio dovrebbe considerare questa opzione per chiudere rapidamente la controversia, avendo cura di negoziare le spese e gli effetti pratici.

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