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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30485/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare di un appezzamento di terreno, con pagamento del prezzo pattuito in parte già eseguito e residuo ancora dovuto. Il venditore otteneva decreto ingiuntivo per il saldo; l'acquirente proponeva opposizione sostenendo di aver sospeso il pagamento perché il venditore avrebbe continuato a coltivare il fondo e a percepire i contributi comunitari, oltre a proporre in via riconvenzionale domande connesse. Il tribunale rigettava l'opposizione e la corte d'appello confermava. In cassazione l'acquirente deduceva due motivi: primo, violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione necessaria del giudizio di pagamento in attesa della definizione di un separato giudizio di riduzione del prezzo per vizi del bene, assumendo una pregiudizialità logico-giuridica tra i due processi e richiamando anche l'art. 337 c.p.c. per il fatto sopravvenuto della decisione di primo grado nel giudizio pregiudicante; secondo, violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il venditore non avesse provato l'avvenuta consegna del terreno e che i giudici di merito avessero erroneamente valorizzato il rogito, la dichiarazione di consegna, le richieste di proroga e l'inerzia dell'acquirente, nonché confuso la diversa azione di riduzione del prezzo con l'eccezione di inadempimento proposta nel giudizio monitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità tecnica tale che la decisione della causa dipenda da una questione da decidersi con efficacia di giudicato in altro processo; nel caso concreto tale rapporto non sussisteva tra la lite sul pagamento del prezzo e la lite sulla riduzione del prezzo per vizi. Inoltre, essendo intervenuta una sentenza di primo grado nel giudizio pregiudicante, la questione era eventualmente riconducibile all'art. 337 c.p.c., istituto discrezionale e non censurabile come violazione dell'art. 295 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché in parte confondeva la domanda di riduzione del prezzo proposta in altro giudizio con la diversa eccezione di inadempimento relativa alla mancata consegna del terreno, e in parte sollecitava una rivalutazione del merito delle prove, non consentita in cassazione; ha ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, mentre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi. Nulla è stato disposto sulle spese perché il resistente non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    sospensione necessaria del processo

    si applica solo quando la decisione della causa dipende dalla definizione di altra controversia che costituisca una pregiudiziale tecnica da decidersi con efficacia di giudicato; non opera nel rapporto tra giudizio sul pagamento del prezzo e giudizio di riduzione del prezzo per vizi, se difetta tale nesso

  • art. 337 c.p.c.

    quando il giudizio pregiudicante è definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere solo facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., non obbligatoria ex art. 295 c.p.c.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione alla necessità che la questione pregiudiziale sia destinata a essere decisa con efficacia di giudicato

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato per escludere una nullità processuale, rilevando che i termini erano stati concessi e non utilizzati dalle parti

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    artt. 157, comma 2, e 153 c.p.c.

    richiamato per affermare che la parte avrebbe dovuto tempestivamente far valere il vizio e chiedere rimessione in termini

  • art. 153 c.p.c.

    artt. 157, comma 2, e 153 c.p.c.

    richiamato in tema di rimessione in termini e tempestiva deduzione del vizio processuale

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.

    norma di ricorso per cassazione richiamata per i vizi di violazione di legge e omesso esame, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili

  • art. 1490 c.c.

    artt. 1490, 1492, primo e secondo comma, e 1495, ultimo comma, cod. civ.

    richiamati dal ricorrente per sostenere la pregiudizialità del giudizio di riduzione del prezzo per vizi

  • art. 1492 c.c.

    artt. 1490, 1492, primo e secondo comma, e 1495, ultimo comma, cod. civ.

    richiamato dal ricorrente come base della domanda di riduzione del prezzo per vizi della cosa compravenduta

  • art. 1495 c.c.

    artt. 1490, 1492, primo e secondo comma, e 1495, ultimo comma, cod. civ.

    richiamato dal ricorrente con riferimento alla disciplina dei vizi e delle azioni derivanti dalla vendita

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice di merito distribuisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non basta contestare la valutazione delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non è denunciabile la mera diversa valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per ribadire che la scelta del giudice di attribuire maggior forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre è attività valutativa non censurabile come violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 374 c.p.c.

    richiamato per il vincolo al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    ex art. 363, terzo comma, c.p.c.

    richiamato per il principio di diritto enunciato nell'interesse della legge

  • art. 297 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla prosecuzione del giudizio dopo sospensione

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    art. 336, secondo comma, c.p.c.

    richiamato in tema di effetti del sopravvenire di un conflitto tra giudicati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    comma 1-bis dello stesso art. 13

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità tecnica in senso stretto: la causa pregiudicata deve dipendere da una questione che un altro giudice deve decidere con efficacia di giudicato; non basta una mera connessione o la comune rilevanza di fatti simili in due giudizi diversi.
  • Se il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del processo pregiudicato non è obbligatoria ex art. 295 c.p.c., ma può essere solo facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.; la censura in cassazione non può trasformare tale valutazione discrezionale in una violazione dell'art. 295 c.p.c.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie; non è sufficiente contestare l'apprezzamento delle prove o la loro attendibilità.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; è invece inammissibile la censura che mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • In cassazione non è consentito sovrapporre domande o eccezioni riferite a diversi giudizi di merito per ricavarne una pretesa pregiudizialità o un diverso riparto dell'onere probatorio nel processo in corso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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